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	<title>ANDREA CASTELNUOVO &#187; Allgemein</title>
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	<description>Studio legale Castelnuovo-Avetta</description>
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		<title>CONCUSSIONE Art. 317 codice penale</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

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		<description><![CDATA[Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. È un fatto gravissimo, che viene punito con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="center">
<div>
<p><strong>Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</strong></p>
</div>
<p>È un fatto gravissimo, che viene punito con una pena molto elevata: si tratta di costringere qualcuno, con violenza, con minaccia, a farsi dare una tangente.</p>
<p align="center">CASISTICA</p>
<p>CASO 1: Condannato per concussione un Sindaco che in una seduta della Giunta Municipale ha costretto un assessore ad esprimere un voto favorevole all&#8217;assunzione di un dirigente dello stesso Comune al di fuori della dotazione organica, minacciando che, se non avesse espresso detto voto favorevole, gli avrebbe revocato la delega assessoriale e lo avrebbe estromesso dalla giunta comunale. (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-05-2017) 20-07-2017, n. 35901)</p>
<p>CASO 2: Condannati per concussione un consigliere e un assessore comunale  che per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2017, n. 8512 )</p>
<p>CASO 3 Condannato per concussione il tecnico comunale che pretendeva dal gestore di uno stabilimento balneare, in cambio di una rapida regolarizzazione degli abusi edilizi, il conferimento dell&#8217;incarico professionale allo studio legale dei figli, revocando il precedente difensore di fiducia.(Cass. pen. Sez. II Sent., 09/10/2014, n. 46401)</p>
<p>CASO 4: Il giudice ha ravvisato gli estremi del reato di concussione con riferimento alla condotta di alcuni amministratori comunali, membri della commissione per l&#8217;assetto del territorio, che avevano chiesto ed ottenuto somme di danaro ed altre utilità da alcuni soggetti interessati alla definizione di pratiche urbanistiche, prospettando loro &#8211; in caso contrario &#8211; una valutazione sfavorevole o il rinvio dell&#8217;esame in commissione, in un contesto operativo di totale arbitrarietà, da essi instaurato e gestito, nel quale la fissazione e trattazione dei procedimenti avveniva senza il rispetto di alcun criterio logico né cronologico, e spesso anche senza alcuna preventiva istruttoria da parte degli uffici tecnici del comune (Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2014, n. 41110 )</p>
<p>CASO 5: Pronunciandosi sulla nota vicenda che aveva visto quale protagonista l&#8217;ex Premier, accusato di concussione per aver indebitamente fatto pressioni su un funzionario di polizia per ottenere l&#8217;affidamento di una minore ad un consigliere regionale, spacciandola come nipote di un noto politico egiziano, la Corte di Cassazione, ha chiarito che non è la mera posizione sovraordinata e di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale in ragione della qualità rivestita o della funzione svolta, a integrare il delitto di concussione soltanto perché la controparte, per motivazioni a se interne, venga comunque ad avvertire uno state di soggezione, ciò perché, ai fini dell&#8217;integrazione di tale illecito, è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l&#8217;effettiva portata intimidatoria e costrittiva, idonea a ingenerare in lei il timore di un danno contra ius, in caso di mancata adesione alla richiesta d&#8217;indebito che gli viene rivolta.</p>
<p>CASO 6: Condannati per concussione un sindaco e un assessore all&#8217;urbanistica che avevano costretto un imprenditore a nominare quale &#8220;direttore dei lavori&#8221; un soggetto a loro vicino destinato a funzioni di collegamento tra l&#8217;impresa e l&#8217;amministrazione comunale, per evitare di soggiacere ai continui ricatti ed ostacoli prospettatigli. (Cass. pen. Sez. VI, 19/12/2013, n. 23055)</p>
<p>CASO 7: Condannato per  concussione un funzionario comunale che per il rilascio di una concessione edilizia aveva costretto un cittadino ad affidare alcuni lavori ad una ditta da lui indicata. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2013, n. 29338)</p>
<p>CASO 8: Condannato per concussione un sindaco che aveva esercitato indebite pressioni su di un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di un avversario politico. (Cass. pen. Sez. VI, 01/02/2006, n. 21991</p>
<p>CASO 9: Il giudice ha ritenuto ravvisabile il reato di concussione, in una vicenda nella quale un imprenditore edile si era indotto al pagamento di tangenti, per ottenere autorizzazioni del tutto legittime, dopo aver avuto conferma da un noto esponente politico locale, profondo conoscitore dei meccanismi decisionali di un&#8217;amministrazione comunale, che quello era l&#8217;unico sistema per rimuovere una situazione di stallo in cui si trovava la sua pratica, in un contesto in cui il prolungato ritardo nel rilascio delle autorizzazioni aveva già prodotto una gravissima situazione finanziaria a causa della interruzione dell&#8217;attività edilizia per oltre un anno.</p>
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		<title>COVID-19 E PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITA&#8217; MEDICA</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 15:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19: la pandemia 2020 e il diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[il medico e l’emergenza Covid 19 tra azioni di responsabilità civili e penali RIFLESSIONI DELL&#8217;AVV ANDREA CASTELNUOVO PER CONTO DI SNAMI NAZIONALE (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI &#8211; PRESIDENTE DOTT. ANGELO TESTA ) NOTA INVIATA  A GOVERNO E CAMERE, 19 APRILE 2020 &#160; Quella determinata dal Covid-19 è una situazione di emergenza tale da sconvolgere, ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">il medico e l’emergenza Covid 19 tra azioni di responsabilità civili e penali</span></strong></p>
<p align="center">RIFLESSIONI DELL&#8217;AVV ANDREA CASTELNUOVO</p>
<p align="center">PER CONTO DI SNAMI NAZIONALE</p>
<p align="center">(SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI &#8211; PRESIDENTE DOTT. ANGELO TESTA )</p>
<p align="center">NOTA INVIATA  A GOVERNO E CAMERE, 19 APRILE 2020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quella determinata dal Covid-19 è una situazione di emergenza tale da sconvolgere, ora e nel prossimo futuro, tutte le linee guida e i parametri che in una situazione di normalità hanno retto il complesso sistema della responsabilità civile e penale del medico.</p>
<p>Una situazione di incertezza, di inarrestabile rincorrersi degli eventi in cui il medico si trova ad agire senza il normale conforto del sapere scientifico, delle buone pratiche stabili e condivise dalla comunità scientifica cui appartiene, senza le dotazioni per la protezione propria e del proprio paziente, di percorsi assestati tra territorio e ospedale.</p>
<p>Una situazione che però, è prevedibile, prima o poi finirà nelle aule di giustizia.</p>
<p align="center">LO SCIACALLAGGIO</p>
<p>In un panorama già complesso e desolante abbiamo assistito, con una tempestività raccapricciante, a numerosi tentativi di sciacallaggio da parte di organizzazioni che paventavano e sollecitavano sui social e sul Web denunce penali e cause civili contro medici e ospedali, solleticando l’idea il diffondersi del virus che potesse essere ascritto a loro responsabilità: una follia che SNAMI ha immediatamente denunciato a numerosi ordini professionali forensi e alla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.</p>
<p>Il primo tema è quindi quello di impedire questa forma di pubblicità ingannevole, di viscido tentativo di accaparramento di clientela in spregio alle norme che disciplinano la deontologia e la professionalità della classe forense, di artificiosa implementazione di contenziosi giudiziari certamente infondati ma portatori di ulteriore sofferenza e di enormi costi economici e sociali: accanto alla nostra iniziativa di denuncia, abbiamo visto che pressoché tutti gli Ordini degli Avvocati e il Consiglio Nazionale Forense (oltre che tutte le rappresentanze ordinistiche, sindacali e scientifiche della classe medica) hanno preso le distanze dagli avvoltoi, stigmatizzandone l’attività e procedendo in maniera anche dura nei loro confronti.</p>
<p>Oltre a essere pubblicità ingannevole e pratica contraria a tutti i principi espressi dal codice deontologico forense, il tentativo di sciacallaggio può configurare anche fattispecie di reato, come minimo “pubblicazione e diffusione di notizie false esagerato tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico” (art 656 CP) e “procurato allarme” (art 658 CP).</p>
<p>SNAMI chiede pertanto che questo tipo di pratiche vengano tenute sotto costante controllo e rese oggetto di repressione immediata ed efficace da parte delle autorità giudiziarie e di controllo competenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">LA RESPONSBILITA’</p>
<p>Il secondo tema è quello della responsabilità civile e penale del medico per fatti che si verifichino, con danno del paziente, in questo periodo di emergenza sanitaria.</p>
<p>La normativa attuale è in grado di far fronte a questa clamorosa emergenza ?</p>
<p>L’assetto penalistico (i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, così come riformati dalla legge 24 del 2017) e quello civilistico (che si dipana tra responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei medici professionisti, e responsabilità extracontrattuale dei medici dipendenti, con una dicotomia portata anch’essa dalla legge 24), sono strumenti idonei o rischiano di essere armi spuntate o armi troppo pericolose ?</p>
<p>Come trovare il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare gli utenti del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario medesimo e il medico in un momento in cui tutti gli assetti ordinamentali sono stati scombussolati da un evento di portata epocale?</p>
<p>Abbiamo bisogno di normativa emergenziale oppure no?</p>
<p>SNAMI è a conoscenza del fatto che in questi giorni numerose proposte di modifica sono all’esame del Parlamento, secondo due linee direttrici: da una parte il tema della responsabilità delle strutture sanitarie nei confronti dei propri dipendenti (la Asl, l’azienda ospedaliera, la struttura privata sono datori di lavoro del proprio personale sanitario), dall’altra il tema dell’opportunità di limitare o radicalmente escludere la responsabilità del medico e delle strutture sanitarie per fatti connessi causalmente o anche solo cronologicamente all’emergenza Covid-19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">IL MEDICO QUALE DANNEGGIATO</p>
<p>L’infezione da Covid-19 contratta nell’esercizio dell’attività di medico è da considerarsi alla stregua di infortunio sul lavoro o magari addirittura di malattia professionale? E trova sufficiente copertura nella normativa vigente?</p>
<p>Probabilmente la risposta potrà essere positiva per i medici dipendenti di strutture pubblico private, qualche avvisaglia l’abbiamo rilevata da alcune notizie stampa che riportavano orientamenti espressi da uffici locali Inail.</p>
<p>Più problematico per il medico libero professionista (che non ha un datore di lavoro) e per il medico convenzionato con il SSN (che è parasubordinato, ha un datore di lavoro ma sfuggono per lui i caratteri della subordinazione e tutte le norme di tutela della dipendenza).</p>
<p>I canoni della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e l’incolumità del proprio dipendente, che corre lungo le direttrici dell’articolo 2087 del codice civile e del testo unico 81/2008, potrebbero rivelarsi strumenti poco efficaci alla luce della estrema novità dell’emergenza che stiamo vivendo: prevedibilità, prevedibilità, misure idonee e assetti organizzativi sono criteri in base ai quali si può imputare una responsabilità al datore di lavoro pubblico o privato per fatti tanto nuovi ?</p>
<p>I modelli organizzativi ai sensi della legge 231/2001 sono tali da rendere esente, in caso di malattia o morte del medico dipendente, le aziende sanitarie private?</p>
<p>Quid, per le aziende sanitarie pubbliche?</p>
<p>Ma soprattutto che tipo di tutela per il libero professionista e per il medico convenzionato?</p>
<p>Abbiamo visto che le proposte di riforma sul tema tengono conto della estrema difficoltà di gestione di questa criticità inaspettata e inusitata e, fondamentalmente, sono nel senso di esonerare da responsabilità le persone fisiche che devono farsi carico, per ruolo, dell’emergenza.</p>
<p>Questa impostazione potrebbe essere accolta con favore, ferma restando la responsabilità della struttura.  E fermo restando che quelle persone fisiche, quei pubblici dipendenti o quegli operatori privati, non si macchino di reati (abuso d’ufficio, omissione o ritardo di atti d’ufficio, per rimanere al minimo, fino ad arrivare a fatti veri propri di corruzione).</p>
<p>Oltre a quella politica, c’è una responsabilità penale e civile per la mala gestione del fenomeno, per la iniziale sottovalutazione, e i sistemi di imputazione di responsabilità esistenti sono idonei per gestire un fenomeno del genere?</p>
<p>A noi pare che non si possano e non si debbano costruire colpi di spugna perché questo sarebbe ingiusto e costituzionalmente illegittimo, con tutta probabilità.</p>
<p>E che invece si debbano costruire subito sistemi in cui vi sia l’assunzione da parte dello Stato (e/o delle regioni) di oneri di indennizzo e riparazione che prescindano da un accertamento di una specifica colpa: il medico infettato nell’esercizio delle proprie funzioni per effetto del virus merita sicuramente un equo ristoro, lo meritano i suoi congiunti ed eredi nel caso in cui egli sia caduto nell’esercizio del suo ministero. Senza addossare a questa particolare categoria di danneggiati peculiari oneri probatori o procedimentali.</p>
<p>Abbiamo letto nelle proposte di riforma che “Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell’ambito o a causa dell’emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall’insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali”.</p>
<p>È fuor di dubbio che un colpo di spugna totale che impedisca qualsiasi tipo di valutazione delle condotte sarebbe non solo inopportuna ma costituzionalmente illegittima.</p>
<p>Ci pare anche che potrebbe meritare approvazione una riforma che preveda una soglia di esenzione, magari anche meno tranchant di quella che si legge in proposte come quella testé riportata, per i soggetti che si trova a gestire l’emergenza.</p>
<p>SNAMI tuttavia ritiene che, in aggiunta a queste considerazioni già oggetto di proposte di riforma, potrebbe farsene una ulteriore e propone un percorso aggiuntivo: istituire subito, a copertura degli eventi tutti connessi all’emergenza Covid-19, in favore di tutti gli esercenti le professioni sanitarie (senza distinzioni di sorta) un <strong>social security system</strong>: un sistema di indennizzo pubblico che prescinda dagli accertamenti tipici dei sistemi di responsabilità civile (fatto dannoso, nesso di causa, colpa o dolo) e che invece si configuri come indennizzo o equa riparazione su basi di responsabilità oggettiva.</p>
<p>Mutatis mutandis, tanto per fare un esempio, un sistema tipo quello previsto dalla legge 210 del 1992 sull’indennizzo per le complicanze irreversibili d vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.  Magari, con l’occasione, migliorando e semplificando i complessi percorsi amministrativi giudiziari che hanno connotato esperienze di quel genere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL MEDICO</p>
<p>RESPONSABILITA’ CIVILE</p>
<p>Fondamentalmente, al di là delle diverse formulazioni delle varie proposte di riforma di cui abbiamo letto, l’idea è quella di circoscrivere il più possibile responsabilità penale e civile del medico ai casi più gravi, inserendo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo quale elemento essenziale della fattispecie: questo è sicuramente un punto essenziale che condividiamo.</p>
<p>Abbiamo letto di proposte di riforma di esenzione pressoché totale da responsabilità, per cui <em>per il periodo di emergenza legato al contenimento dell&#8217;epidemia Covid-19</em> tutte le prestazioni rese da strutture private e pubbliche ed a tutti i loro dipendenti sanitario amministrativi <em>sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali standard di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell&#8217;assistenza sanitaria e dell&#8217;attività amministrativa</em> <em>di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall&#8217;emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.   </em></p>
<p>Questo tipo di proposte vengono poi ulteriormente declinate limitando la responsabilità sia civile sia penale del medico al dolo (<em>condotta volontariamente finalizzate alla lesione</em>: statisticamente insignificante) e ad un criterio di colpa grave identificato con la “<em>macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altre proposte di riforma prevedono che per tutti gli <em>eventi avversi</em> <em>che si siano verificati o abbiano trovato causa durante </em>l&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19,<em> </em>strutture sanitarie e medici (ma anche gli amministrativi) rispondano civilmente o per danno erariale solo per <strong>dolo</strong> o <strong>colpa grave </strong>(consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;  considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore).</p>
<p>Concordiamo pienamente sul fatto che i giudici della responsabilità civile, quando si troveranno ad affrontare il contenzioso avente ad oggetto fatti verificatosi in questi momenti, <strong><em>dovranno</em></strong> tener conto della situazione che stiamo vivendo.  Riteniamo pertanto giusto che questo dovere venga reso il più possibile cogente, con norme di diritto positivo il più possibile chiare e sottratte ad un eccesso ermeneutico.</p>
<p>Un primo aspetto di criticità che vogliamo rilevare, però è che un conto è giudicare fatti in cui il  virus abbia avuto una qualche causalità o concausalità nella condotta oggetto di giudizio (magari, anche, “solo” per aver determinato una ineluttabile inefficienza di sistema), un conto è giudicare fatti in cui il virus è del tutto neutro. Non sarebbe giusto, ci pare, ne sarebbe politicamente corretto introdurre un colpo di spugna totale tale da coprire anche malpractices del tutto avulse dal tema coronavirus.</p>
<p>Pur essendo opportuna una migliore definizione del concetto di colpa grave che, insieme a quello inverso della colpa lieve, da sempre è oggetto di enorme dibattito nelle aule di giustizia ed è tutt’altro che sopito, il rischio che intravediamo è che questo tipo di contenziosi avranno non una facilitazione o una via preferenziale verso la soluzione, ma avranno invece ulteriori complicazioni proprio per le nuove definizioni e i nuovi paletti: il rischio cioè è che ci si ritrovi con un contenzioso ancora più complesso da gestire rispetto a quello che occorre gestire oggi con la normativa ordinaria, pur riformata nel 2017.</p>
<p>Un secondo tema è quello che bisognerà che i giudici considerino, e in questo il legislatore attuale che voi rappresentate e giusto si faccia carico di dare linee guida ben precise, il fatto che in questo momento di immensa emergenza i normali criteri di specializzazione e specialità della classe medica sono in subbuglio totale: neolaureati, medici in pensione sono stati reclutati in massa per far fronte all’emergenza; specialisti di ogni area e branche sono stati destinati ai reparti Covid pur senza avere esperienza e specifica formazione.</p>
<p>Per non parlare dei medici di medicina generale, di quelli di continuità assistenziale, di quelli del 118, che si sono trovati a gestire in prima linea un fenomeno essendo lasciati fondamentalmente del tutto soli e privi di mezzi: dai dispositivi di protezione individuale che ancora oggi non sono disponibili nella quantità e qualità necessarie, in linee guida precise, con sistemi di comunicazione informatica che rimetta in vera ed effettiva connessione col paziente e con le strutture sanitarie che si sono rivelati spesso addirittura fallaci se non inefficienti.</p>
<p>Quando si tratterà di giudicare l’operato di tutti questi medici, tra qualche mese o addirittura tra molti anni (perché la giustizia arriverà, ma non arriverà domani mattina), si sarà in grado di tener conto di queste circostanze e di dar loro la dovuta valenza scriminante, giustificativa, esimente limitativa di responsabilità?</p>
<p>È necessario che il giudice della responsabilità civile e penale del medico e in particolare del medico di medicina generale e di continuità assistenziale tenga ben presente il momento nel quale il fatto che egli si troverà ad esaminare e avvenuto in condizioni di criticissima emergenza: chiediamo dunque che il legislatore si faccia carico di impartire regole di giudizio tali per cui mai si valuti l’operato di un medico in condizioni completamente diverse da quelle ordinarie come se invece fosse stato tenuto in un momento normale. Chiediamo cioè che la condizione di emergenza, di incertezza, la scarsità di dotazioni tecniche, tecnologiche e scientifiche costituiscano una importante e insindacabile causa di esclusione della responsabilità o di limitazione tale da non far correre il rischio a nessun medico in prima linea di vedersi attribuita una responsabilità per fatti che prescindono dalla sua sfera di controllo.</p>
<p>Il sindacato non chiede un ingiusto colpo di spugna, non chiede la salvezza di chi abbia sbagliato con colpa grave, con intollerabile imperizia e/o imprudenza, ma ritiene che legislatore debba farsi carico di definire, ora per allora, criteri specifici in base ai quali i giudici non possano sbagliare, non possano cioè non tenere in considerazione la estrema precarietà del momento che stiamo vivendo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tornando all’esame delle proposte di riforma sulla responsabilità civile per i fatti avvenuti in questi momenti d’emergenza, il tema dell’elemento soggettivo della responsabilità (dolo e colpa) non è l’unico a dover esser tenuto in considerazione, perché anche altri temi sono meritevoli di valorizzazione e forse anche più importante. Ne evidenziamo alcuni, ponendoli all’attenzione del Governo e del Parlamento:</p>
<p>a)     il tema della impossibilità definitiva o temporanea, totale o parziale, della prestazione (artt 1256 ss CC): <strong>nemo ad impossibilia tenetur</strong> dovrebbe essere il principio ispiratore della riforma al vostro esame, con una delineazione del perimetro e dell’area dell’impossibilità che sia di particolare efficacia scriminante, con la minor dose possibile di affidamento alla discrezionalità del giudice nel tratteggiarne le dimensioni;</p>
<p>b)     il tema delle scriminante dello <strong>stato di necessità</strong> (art 54 CP) e <strong>dell’adempimento di un dovere o di un ordine legittimo</strong> della pubblica autorità (art 51 CP), con il loro effetto di causa di giustificazione anche in sede civile, oltre che penale;</p>
<p>c)     il tema del risarcimento e della liquidazione del danno: si possono limitare le responsabilità, ma si possono anche limitare i risarcimenti ed è sicuramente più facile incidere su questo secondo corno della questione piuttosto che su quello dei criteri di imputazione della responsabilità. Istituire cap (ossia <strong>tetti risarcitori</strong>), istituire tabelle risarcitorie differenti rispetto a quelle ordinarie, per esempio. Oppure (in un tentativo di estrema semplificazione, onde evitare di introdurre nuovi sistemi e nuove regole), prendere quale parametro di riferimento quanto già previsto dal comma 5 dell’art 9 della legge 24 del 2017: quella norma, come noto, prevede una peculiare modalità di limitazione il quantum del risarcimento che potrebbe essere presa quale parametro di riferimento anche per disciplinare i gestori dei “danni da emergenza coronavirus”.  La norma ha ad oggetto il giudizio di rivalsa, davanti alla Corte dei Conti, nei confronti del medico che abbia dato causa a un danno, risarcito dall’azienda, per dolo o colpa grave. Stabilisce che “ai fini della quantificazione del danno … <strong>si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l&#8217;esercente la professione sanitaria ha operato</strong>” e che “<strong>l&#8217;importo</strong> della condanna … per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al <strong>triplo del valore maggiore della retribuzione</strong> lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell&#8217;anno di inizio della condotta causa dell&#8217;evento o nell&#8217;anno immediatamente precedente o successivo.”</p>
<p>d)     nulla osterebbe ad introdurre, ritagliandola sul momento emergenziale e per i fatti ad esso connesso, una norma di <strong>totale esenzione del medico da qualsivoglia responsabilità civile diretta nei confronti del danneggiato</strong>, allocandola invece alle strutture sanitarie pubbliche o private che siano: si farebbe comunque una valutazione del tema della colpa, magari introducendo una esenzione di responsabilità della struttura laddove la condotta del sanitario non superi la soglia della colpa grave (magari nella sua nuova forma “cifrata e tagliata” che abbiamo letto nei progetti di riforma).  Dopo di che, si potrebbe anche introdurre una forma di rivalsa calmierata ai solo caso di dolo o colpa grave.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alcune delle proposte di riforma di cui abbiamo letto istituiscono un <strong>doppio binario</strong>: da una parte strutture sanitarie e medici rispondono per dolo o colpa grave mentre gli amministratori e gestori delle strutture, per condotte proprie, rispondono soltanto per dolo: prevedono che si risponda di condotte gestionali o amministrative solo se dolosamente poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Un doppio binario che ci pare poco giustificabile alla luce del fatto che il fronte emergenziale riguarda tutti, sia i soggetti a capo dell’ente decisionale, sia quelli operativi, e emerge una certa illogicità nel trattare i primi con più favore rispetto ai secondi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RESPONSABILITA’ PENALE</p>
<p>Abbiamo letto di varie proposte di riforma normativa della responsabilità penale per i reati di lesioni (art 590 CP) e di omicidio colposo (art 589 CP) commessi dall’esercente la professione sanitaria (art. 590 sexies CP, come introdotto dalla legge 24 del 2017).</p>
<p>Alcuni progetti di riforma prevedono che <em>per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di <strong>colpa grave</strong>. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere</em>.</p>
<p>Altri progetti prevedono che <em>per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercente una professione sanitaria non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di <strong>colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza</strong> allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 590-sexies, secondo comma, del codice pe</em><em>nale</em><em>, la punibilità è sempre esclusa».</em></p>
<p>È indubbio che introdurre un esplicito riferimento alla soglia della gravità della colpa per determinare la punibilità penale del medico costituisca un passo avanti, peraltro piuttosto in linea con le ultime indicazioni date dalla Corte di Cassazione, nell’opera di costruzione di una interpretazione condivisa del nuovo articolo 590 sexies CP  introdotto dalla legge Gelli-Bianco 24 del 2017.</p>
<p>E’ però altrettanto indubbio, così come l’esperienza della normativa previgente insegna (il riferimento è alla riforma c.d Balduzzi del 2012), che introdurre in una norma penale concetti ondivaghi come la colpa lieve o la colpa grave normalmente non determina una situazione di migliore chiarezza ma lascia alle dinamiche decisionali di ogni singolo processo margini molto larghi di discrezionalità interpretativa.</p>
<p>Ben vengano, però, definizioni e paletti normativi che tengano conto degli stati di necessità o dell’impossibilità della prestazione che siano tali da scriminare condotte che, altrimenti e al di fuori della situazione emergenziale, potrebbero essere fonte di responsabilità.</p>
<p>Abbiamo anche letto di progetti di riforma che attribuiscono al medico la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio (cioè della possibilità di ottenere che il pagamento delle spese per la propria assistenza legale vengano sostituite dallo stato) in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente che attribuisce questo beneficio soltanto al di sotto di una certa soglia di reddito, molto bassa peraltro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non ci pare di aver letto di proposte di riforma che tocchino anche altri temi di rilevanza penalistica, che sottoponiamo all’urgente disamina di Governo e Parlamento.</p>
<p>Il riferimento è al reato previsto dall’articolo 328 CP, ossia<strong> l’omissione o il ritardo o rifiuto il compimento di atti d’ufficio</strong>: è evidente che si dovrà tenere in considerazione la situazione emergenziale nella eventuale valutazione della condotta di un medico di medicina generale di continuità assistenziale o del 118 (e anche del medico ospedaliero), qualora si tratti di valutare la sua condotta alla luce di questa fattispecie incriminatrice. I canoni ermeneutici ordinari però non ci paiono sufficienti e quindi si sottopone all’esame del legislatore l’opportunità di inserire criteri di esenzione o limitazione di responsabilità per impossibilità della prestazione o per stato di necessità.</p>
<p>Idem per quanto riguarda il reato di cui all’articolo 331 CP, <strong>interruzione di servizio pubblico di pubblica necessità</strong></p>
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		<title>COVID-19: L&#8217;INIZIO DELLA FASE 2, IL DPCM 26 APRILE 2020</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19: la pandemia 2020 e il diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DPCM 26 aprile 2020 misure per il contenimento dell&#8217;emergenza Covid-19 nella FASE 2 nella fase2  la nostra libertà di movimento subisce limitazioni alcune delle quali diverse rispetto a quelle che abbiamo subito fino ad oggi nella fase 1, ecco cosa ci aspetta. resta ferma la possibilità per le regioni di adottare misure di contenimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Il DPCM 26 aprile 2020</p>
<p align="center">misure per il contenimento dell&#8217;emergenza Covid-19 nella FASE 2</p>
<p>nella fase2  la nostra libertà di movimento subisce limitazioni alcune delle quali diverse rispetto a quelle che abbiamo subito fino ad oggi nella fase 1, ecco cosa ci aspetta.</p>
<p>resta ferma la possibilità per le regioni di adottare misure di contenimento più restrittive di quelle stabilite dal DPCM, e in questo nulla è cambiato.</p>
<p align="center"><em>La mascherina obbligatoria</em></p>
<p>viene introdotto <strong><span style="text-decoration: underline;">l’obbligo di mascherina</span></strong>, che prima non c’era: nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i 6  anni e i disabili che non possano usare continuativamente la mascherina nonché i loro accompagnatori.</p>
<p>Quale mascherina ? “mascherine di comunità, mascherine monouso, mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”</p>
<p align="center"><em>gli spostamenti</em></p>
<p>spostamenti per esigenze lavorative o motivi di salute e per necessità (si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, rispettando il divieto di assembramento, la distanza di 1 m e indossando mascherina).</p>
<p>Si è ipotizzato che i over 70 venissero reclusi in casa ma invece il DPCM contiene solo la “raccomandazione a tutte le <strong>persone anziane</strong> o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”</p>
<p>Vietato ogni assembramento in luoghi pubblici e privati (anche parchi e giardini, ove è comunque necessario rispettare la distanza di 1 m), e il sindaco può chiudere temporaneamente specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto.</p>
<p>le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;</p>
<p>divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto, ma è possibile attività sportiva individuale (con distanza di sicurezza di 2 m per l’attività sportiva e di 1 per ogni altra attività</p>
<p>possibili gli allenamenti per gli sportivi (solo sport individuali) che devono partecipare a competizioni nazionali e internazionali</p>
<p>restano vietate tutte le manifestazioni, gli eventi, le feste, le riunioni, le discoteche di cinema eccetera.</p>
<p>Possibile aprire chiese ma soltanto con distanza di 1 m, mascherina e divieto di assembramento.</p>
<p>palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali restano chiusi.</p>
<p>Possibile visitare parenti in RSA nei “soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.</p>
<p align="center"><em>NEGOZI</em></p>
<p>Chiusi i negozi al dettaglio salvo alimentari e prima necessità, aperti i mercati ma solo alimentari.</p>
<p>Chiusi bar e ristoranti, e possibile la consegna a domicilio  e l’asporto.</p>
<p>Chiusi parrucchieri, barbieri, estetisti</p>
<p align="center">IMPRESE E PROFESSIONI APERTE DAL 4 MAGGIO</p>
<p>chiuse tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, tra cui attività agricola,, industrie alimentari, tessile e abbigliamento, tabacco, legno esclusi mobili, carta, stampa, prodotti chimici e farmaceutici come plastica, metallo (ma non macchinari e attrezzature), fabbricazione computer e prodotti di elettronica e ottica, orologi, fabbricazione di apparecchiature elettriche, fabbricazione e vendita e riparazione di veicoli, fornitura di gas ed elettricità, acqua, smaltimento rifiuti, edilizia, ingegneria e architettura, hotel, trasporti, editoria produzione di software, consulenza informatica, assicurazioni banche, attività legali e di contabilità, ricerca scientifica, pubblicità vigilanza investigazione, pulizia e disinfestazione, colf</p>
<p>Queste imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.</p>
<p>Devono rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure sottoscritti tra le parti sociali e il governo il 24 aprile e il 20 marzo.</p>
<p align="center">IMPRESE CHIUSE</p>
<p>Sono tutte quelle non comprese nell’allegato 3.</p>
<p>Per queste  è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali per attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.  È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.</p>
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		<title>Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 316 ter codice penale Chiunque mediante l&#8217;utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l&#8217;omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 316 ter codice penale<br />
Chiunque mediante l&#8217;utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l&#8217;omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.<br />
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.<br />
Usare documenti falsi per ottenere soldi pubblici configura questo reato.<br />
La legge n.13 del 2019 “spazzacorrotti” ha inserito secondo comma, introducendo una pena più grave (da uno a quattro anni di reclusione) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.<br />
In altre parole viene punita più severamente la condotta del dipendente pubblico che sfrutti la sua posizione e la sua qualifica lavorativa per ottenere vantaggi economici che non gli spettano.<br />
Invece quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa compresa tra 5.164 euro e 25.822 euro.<br />
CASISTICA<br />
CASO 1: Condannati per indebita percezione di erogazioni pubbliche alcuni consiglieri regionali piemontesi coinvolti nello scandalo “Rimborsopoli”. Il processo riguardava l&#8217;uso disinvolto dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari nella legislatura 2010-2014: cene, pranzi, spese di rappresentanza, trasferte, alberghi, bed and breakfast ma anche acquisti ingiustificati come giocattoli, tosaerba, bigiotteria e abbigliamento.<br />
CASO 2: Condannato per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato un imputato che aveva ottenuto un voucher formativo del valore di 6.000 Euro per la frequentazione di un corso in materia informatica, previa presentazione all&#8217;assessorato regionale competente, di richiesta nella quale aveva omesso di indicare di essere dipendente a tempo indeterminato di un Comune, sebbene questa situazione fosse ostativa al conseguimento del beneficio. (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2018) 14-05-2018, n. 21317)</p>
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		<title>Malversazione ai danni dello stato</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 316 bis codice penale Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 316 bis codice penale<br />
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<br />
La norma punisce il privato che, avendo ottenuto denaro pubblico destinato a una determinata finalità pubblica, inizia quel fine ma per qualche cosa di diverso, normalmente per soddisfare interessi privati.<br />
Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, in quanto devono derivare da uno degli enti citati nell’art 316 bis, deve trattarsi di erogazione a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e deve avere un vincolo di destinazione.<br />
La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell&#8217;opera o dell&#8217;attività programmata.<br />
CASISTICA<br />
CASO 1: Condannata a 8 mesi di reclusione, con sanzione accessoria dell&#8217;incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione per la durata di un anno, la legale rappresentante di una società che, avendo ottenuto dalla Regione contributi per l&#8217;acquisto di beni strumentali alla propria attività imprenditoriale, non li destinava alle finalità espressamente previste e li vendeva prima del limite temporale fissato per legge.<br />
CASO 2: Legali rappresentanti di una società condannati per malversazione dei beni strumentali acquistati con l&#8217;impiego di finanziamenti pubblici, di cui non risultavano restituite ventuno delle ventotto rate che la società era tenuta a rimborsare. (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 23-02-2017) 28-04-2017, n. 20664)<br />
RAPPORTO CON ALTRI REATI: Il reato di malversazione in danno dello Stato concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto e punito dall’ art. 640-bis c.p. in quanto il primo punisce gli illeciti della fase esecutiva dell’erogazione mentre il secondo il momento percettivo realizzato attraverso artifici e raggiri. (Cass. pen. Sez. Unite, 23-02-2017, n. 20664)</p>
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		<title>peculato</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 314 comma 1 codice penale Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 314 comma 1 codice penale<br />
Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.<br />
La norma punisce il soggetto pubblico che ha il possesso o la disponibilità di denaro o beni di terzi per ragioni d&#8217;ufficio o di servizio e si comporta come se fosse il proprietario, utilizzandoli per fini personali.<br />
La condotta lede gli interessi patrimoniali dell’Ente e dei privati, ma anche il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto realizza un&#8217;estromissione totale del bene dal patrimonio dell&#8217;Ente.<br />
CASISTICA<br />
CASO 1: Condannata per peculato un’impiegata della Polizia Municipale che si era appropriata di denaro consegnatole dagli utenti per pagare le multe, falsificando le ricevute di pagamento. (Cass. pen. Sez. VI, 29-04-2015, n. 18015);<br />
CASO 2: Condannato per peculato il responsabile del servizio di economato di un comune che aveva predisposto e sottoscritto mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria. (Cass. pen. Sez. VI, 18-09-2013, n. 41093);<br />
CASO 3. Condannati per peculato il sindaco, l’assessore al turismo e consigliere comunale per aver inserito nella delegazione comunale invitata a partecipare al progetto di gemellaggio con un comune francese le rispettive consorti le quali beneficiavano, senza alcun titolo istituzionale, delle somme pro quota relative al vitto ed all&#8217;alloggio, stanziate dal Comune con provvedimento sindacale che disponeva un impegno di spesa d&#8217;importo complessivo pari ad Euro 9.644,00, con il conseguente depauperamento delle relative risorse dell&#8217;ente pubblico. (Cass. pen. Sez. VI, 18-10-2012, n. 7492)<br />
CASO 4: L&#8217;appropriazione di denaro, da parte di un funzionario pubblico, di cui abbia la disponibilità per ragioni di servizio, costituisce un illecito penale e cagiona un danno erariale. Il giudice ha emesso condanna a carico di un funzionario comunale in servizio presso l&#8217;Ufficio istituti residenziali per anziani e disabili, per essersi appropriato indebitamente delle pensioni riscosse per ragioni di servizio e per delega dei titolari delle medesime, quali utenti dei servizi sociali comunali erogati dall&#8217;ufficio stesso. (Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz. Delib., 21/11/2017, n. 166).<br />
CASO 5: Integra il delitto di peculato il dipendente pubblico che si appropria di denaro di cui abbia la disponibilità per ragione dell&#8217;ufficio o del servizio, anche se il bene non appartenga alla pubblica amministrazione. Condannato un dipendente comunale addetto al servizio di controllo del casinò municipale che si era appropriato del denaro destinato al pagamento delle vincite dei giocatori comunicando alla stampante collegata alla cassa, d&#8217;intesa con il dipendente della sala da gioco delegato al pagamento, vincite inesistenti o superiori a quelle realmente avvenute. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/10/2012, n. 41676 (rv. 253986).<br />
CASO 6: Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente pubblico che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2012, n. 18161 (rv. 252639)<br />
CASO 7: Condannati per peculato un sindaco e un assessore comunale, che avendo la disponibilità del carburante per rifornire i veicoli comunali mediante controfirma del &#8216;buono consegna carburante&#8217; emesso dal gestore, si appropriavano del carburante approvvigionando in molte occasioni le proprie autovetture private piuttosto che i veicoli comunali.<br />
CASO 8: Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d&#8217;uso, la condotta del pubblico ufficiale o dell&#8217;incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente (condotta protratta nel tempo e non uso momentaneo di carattere eccezionale) l&#8217;autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve nell&#8217;appropriazione di un bene della Pubblica Amministrazione. (Cass. pen. Sez. VI, 08/06/2016, n. 34765)</p>
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		<title>La nuova legge anticorruzione &#8220;spazzacorrotti</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[L. n.13 del 16 gennaio 2019 La legge prevede nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Le principali novità riguardano l’inasprimento delle pene per i reati di corruzione ma anche una nuova “causa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L. n.13 del 16 gennaio 2019<br />
La legge prevede nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Le principali novità riguardano l’inasprimento delle pene per i reati di corruzione ma anche una nuova “causa di non punibilità” e nuovi strumenti di indagine per l’accertamento dei fatti di corruzione.<br />
Causa di non punibilità<br />
La Spazzacorrotti introduce il nuovo Art.323-ter del codice penale.<br />
Sostanzialmente, la legge spazzacorrotti introduce la figura del pentito nei reati di corruzione che, al di là degli aspetti etici del concetto di pentimento, qualora si autodenunci e denunci l’altro partecipante alla corruttela (lasciando sul tavolo, ovviamente, la mazzetta ! ) non viene più punito: un pentimento per convenienza, una norma che potrebbe essere piuttosto efficace.<br />
Non sono punibili il corrotto o il corruttore che prima di avere notizia che nei loro confronti sono svolte indagini e comunque entro 4 mesi dalla commissione del fatto, denunciano volontariamente la controparte e forniscono indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.<br />
La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione del denaro o all&#8217;indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro i 4 mesi.<br />
Operazioni sotto copertura<br />
Così dice la nuova legge: non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, per acquisire prove di corruzione ricevono o occultano denaro o ne accettano l&#8217;offerta o la promessa, promettono o danno denaro a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.<br />
In sostanza, è possibile che vengano infiltrati agentI sotto copertura nell’ambito tanto degli enti pubblici quanto negli enti privati, e che presentandosi come pubblici dipendenti o soggetti privati abbiano contatto diretto con episodi di corruzione o con ambienti in cui la corruzione ambientale. Posto che questi agenti, naturalmente, possono partecipare a parti anche significative della commissione di questi reati, è evidente che essi non possono essere puniti perché l’hanno fatto non in quanto criminali ma in quanto agente sotto copertura.<br />
Uno strumento di indagine molto efficace perché, ovviamente, uno dei punti più critici per l’accertamento dei fatti di corruzione è sempre quello della prova. Le prove principali sono le intercettazioni telefoniche e ambientali, le testimonianze, talvolta alcune tracce documentali bancarie o contabili non spiegabili se non con episodi corruttivi, ma è evidente che questo nuovo strumento può essere di notevole efficacia perché consente una visione diretta e immediata della commissione dei reati, del contesto, della partecipazione dei vari soggetti coinvolti.</p>
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		<title>brevi cenni sulla cessione del credito verso la Pubblica Amministrazione</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=273</link>
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		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[La questione della cessione dei crediti verso la pubblica mi distrazione di enorme complessità, ed esistono diversi orientamenti sulle modalità con le quali può esser fatta, sugli effetti nei confronti dell’amministrazione ceduta. Per sommi capi, questi gli elementi di diritto rilevanti. La cessione del credito In base al codice civile, vige il principio generale della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La questione della cessione dei crediti verso la pubblica mi distrazione di enorme complessità, ed esistono diversi orientamenti sulle modalità con le quali può esser fatta, sugli effetti nei confronti dell’amministrazione ceduta.<br />
Per sommi capi, questi gli elementi di diritto rilevanti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>La cessione del credito</strong><br />
In base al codice civile, vige il principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.).<br />
l’Art. 1264 dispone che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l&#8217;ha accettata o quando gli è stata notificata: non è pertanto necessario il consenso del debitore ceduto, sufficiente che gli venga notificata la cessione.<br />
L’Art. 1248 dispone che il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non puo&#8217; opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Il secondo comma dispone che la cessione non accettata dal debitore ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti dopo la notifica.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Cessione del credito verso la P.A:</strong><br />
Come spiega Cass. civ. Sez. I, 24-09-2007, n. 19571: la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, &#8220;la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l&#8217;esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)&#8221; (Cass., n. 13075 del 2000; Cass., n. 18610 del 2005). A sua volta, la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti, quale risultante dal c.c., tanto che l&#8217;art. 1, comma 2, della L. citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, &#8220;resta salva l&#8217;applicazione delle norme del codice civile&#8221;. Deve quindi ritenersi che la L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 5, nel rendere applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della L. n. 52 del 1991, abbia inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa, ma non anche procedere all&#8217;abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della p.a., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. n. 52 del 1991, la disciplina codicistica.<br />
A norma dell’articolo 70 del Regio decreto 18/11/1923 n. 2440: gli atti di cessione del credito debbono indicare il titolo e l&#8217;oggetto del credito verso la P.A. che si intende cedere. A norma del secondo comma, con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse. Il terzo comma dispone che per le somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell&#8217;art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima.<br />
L’articolo 9 della Legge 20/03/1865 n. 2248 dispone che: sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l&#8217;amministrazione interessata.<br />
Cass. civ. Sez. III, 27-08-2014, n. 18339: il divieto di cessione senza l&#8217;adesione della P.A., di cui all&#8217;art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l&#8217;appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l&#8217;esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l&#8217;amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all&#8217;ordinaria disciplina codicistica.<br />
<strong>Il vecchio codice appalti</strong><br />
Così dispone l’articolo 117 del codice degli appalti pubblici (il previgente, Dpr 163/2006):<br />
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di acquisto di crediti di impresa.<br />
2. Ai fini dell&#8217;opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.<br />
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)<br />
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell&#8217;esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.<br />
5. In ogni caso l&#8217;amministrazione cui é stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, <strong>servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>il nuovo codice appalti</strong></p>
<p style="text-align: left;">il comma 13 dell&#8217;art 106 del nuovo codice (Dpr 50/2016), non è molto diverso dal vecchio 117, e così dispone:</p>
<p style="text-align: left;">Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.</p>
<p style="text-align: left;">Ai fini dell&#8217;opponibilita&#8217; alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.</p>
<p style="text-align: left;">Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita&#8217;, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente eal cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.</p>
<p style="text-align: left;">Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell&#8217;esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.</p>
<p style="text-align: left;">In ogni caso l&#8217;amministrazione cui e&#8217; stata notificata la cessione puo&#8217; opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.</p>
<p style="text-align: left;">
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		<title>giurisdizione del G.A. per i danni del privato connessi al ciclo-rifiuti: la discarica maleodorante</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con riferimento ad una domanda di risarcimento di danni patrimoniali e alla persona formulata da un privato che lamenta la vicinanza di una discarica pubblica tale da avergli causato pregiudizio di varia natura, riteniamo che sussita la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale.  Si tratta di danni connesso all’esercizio di poteri autoritativi di varie amministrazionipubbliche (Comune, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con riferimento ad una domanda di risarcimento di danni patrimoniali e alla persona formulata da un privato che lamenta la vicinanza di una discarica pubblica tale da avergli causato pregiudizio di varia natura, riteniamo che sussita la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale.  Si tratta di danni connesso all’esercizio di poteri autoritativi di varie amministrazionipubbliche (Comune, società gestrice del servizio, Città metropolitana), di cui il danneggiato invoca la responsabilità per atti e comportamenti attinenti alla gestione della discarica.</p>
<p>L’articolo 133, comma 1 lett. P) del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) sulle “Materie di giurisdizione esclusiva” stabilisce che: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … p) …le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere, quand&#8217;anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.<br />
A norma del sesto comma dell’articolo 30 del medesimo C.P.A: “Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.</p>
<p>La norma processuale del 133 riproduce quella già contenuta nell’art. 4 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008 n. 90 (convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 123).<br />
D’altra parte, la regola non era neppure nuova nel 2008 posto che, come da ultimo si legge in Cass. SS.UU. 28/6/2013 n. 16304 che ha affermato la giurisdizione amministrativa “le precitate norme, costituzionalmente legittime (Corte Costit. nn. 35 del 2010 e 167 del 2011), non sono innovative rispetto alle previgenti regole che presidiano alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo perchè la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani è un servizio pubblico che la legge riserva obbligatoriamente ai Comuni”, tant’è vero che “ogni controversia attinente l&#8217;organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani &#8211; nel perseguimento del primario interesse pubblico igienico &#8211; sanitario &#8211; e l&#8217;esercizio del correlativo potere dell&#8217;Amministrazione comunale, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo (Sezioni Unite 16831 del 2002 in una fattispecie soggetta alla disciplina contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, abrogato dalla L. 5 febbraio 1997, n. 22) già prima dell&#8217;entrata in vigore della L. n. 123 del 2008 e del nuovo codice amministrativo”.<br />
Così dive la Cassazione: “la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste anche per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, perchè la violazione da parte della P.A. del diritto alla salute e/o all&#8217;ambiente salubre, causata da comportamenti commissivi o omissivi nella gestione di un pubblico servizio, è comunque riconducibile ad una funzione amministrativa finalizzata ai perseguimento del pubblico interesse e quindi rientrante nel precitato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, secondo cui sono devolute al G.A. tutte le controversie di pubblici servizi, comprese quelle afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni e sui servizi di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, e poichè nella specie è lamentata la presunta lesione al diritto alla salute cagionata dalla P.A. nell&#8217;esercizio di un servizio pubblico, la giurisdizione spetta la G.A..<br />
[…] entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il servizio pubblico è stato disciplinato dall&#8217;art. 33, lett. e), come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) &#8211; norma abrogata dall&#8217;art. 4 n. 20 del DLGS 104/2010) &#8211; che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione ove si fosse in presenza dell&#8217;esercizio di potestà pubblicistiche, ancorchè incidenti su diritti e sulle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l&#8217;inesistenza nell&#8217;ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti (Corte Costit. n. 140 del 2007, Sezioni Unite del 2009 n. 9956).<br />
[…] Pertanto benchè la normativa di cui ai D.Lgs. n. 22 del 1997, e D.Lgs. n. 152 del 2006, disciplini le procedure e i provvedimenti in materia di rifiuti urbani, e non i comportamenti connessi alla loro gestione, allorchè la lesione di detti diritti sia dedotta come effetto di un comportamento illegittimo perchè omissivo di adozione di provvedimenti da emettere per prevenire, impedire, rimuovere l&#8217;abbandono dei rifiuti sulle strade, essendo il governo su di essi materia riservata alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, ad essi compete la controversia (Sezioni Unite ordinanza del 2009 n. 25798), anche in via cautelare, se il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile (L. n. 205 del 2000, art. 3) ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all&#8217;integrità, dell&#8217;ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.<br />
Il Consiglio di Stato, con sentenza 1819 del 9 aprile 2015, conferma la giurisdizione amministrativa per tutto quanto attiene alla gestione del ciclo rifiuti, a meno che non si tratti di obbligazioni che trovano radice in un rapporto contrattuale, che nel nostro caso non c’è: “Come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 giugno 2010, n. 14126, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. […] Va anche rilevato che le Sezioni Unite , con la sentenza 9 settembre 2010, n. 19253, hanno affermato che «il legislatore, nell&#8217;attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l&#8217;attività amministrativa preordinata all&#8217;organizzazione od all&#8217;erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l&#8217;espresso riferimento normativo ai comportamenti della p.a. deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall&#8217;amministrazione al di fuori dell&#8217;esercizio di un&#8217;attività autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell&#8217;amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall&#8217;amministrazione stessa non sono ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria. ».</p>
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		<title>split payment per le fatture verso la PA e PP3</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Fattura con split payment Iva non dovuta e quindi non pignorabile Nell’ordinanza di assegnazione di un PP3 il giudice deve assegnare ai creditori non l’intera somma della fattura emessa dal debitore esecutato  verso la Asl, ma il solo imponibile. L’art 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190) ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Fattura con split payment<br />
Iva non dovuta e quindi non pignorabile</p>
<p style="text-align: left;">Nell’ordinanza di assegnazione di un PP3 il giudice deve assegnare ai creditori non l’intera somma della fattura emessa dal debitore esecutato  verso la Asl, ma il solo imponibile.<br />
L’art 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190) ha introdotto nella Legge IVA (d.P.R. 633/1972) l’articolo 17-ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” in vigore dal 1 gennaio 2015: “ Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti … delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri … l&#8217;imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze”.<br />
È il sistema dello Split Payment, in base al quale la Asl riceve la fattura dal proprio fornitore, gli paga il solo imponibile e poi versa l’Iva direttamente all’erario: il fornitore non incassa l’Iva dall’ente pubblico appaltante.<br />
È evidente che, nel caso di assegnazione a seguito di PP3, importo a credito del fornitore verso l’ente pubblico è solo quello dell’imponibile, non certo quello dell’Iva che l’ente paga al fisco.<br />
E infatti così si legge nella circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 13 aprile 2015 (“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c),630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) paragrafo 10, pagina 22:<br />
“Creditore pignoratizio e debitore pignorato.<br />
In conseguenza dell’introduzione della disciplina di cui all’art 17 ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell’IVA”.</p>
<p style="text-align: left;">Sulla decorrenza: il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015 con il quale il ministero dell’economia e delle finanze ha spiegato che “il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.</p>
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