<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANDREA CASTELNUOVO &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://castelnuovo.us/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://castelnuovo.us</link>
	<description>Studio legale Castelnuovo-Avetta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 11:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>5 agosto 2020: La nuova legge contro le aggressioni ai medici</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=454</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[La nuova legge contro le aggressioni ai medici Nella seduta di oggi, 5 agosto 2020, il Senato ha approvato in maniera definitiva il disegno di legge del Ministro della Salute n. 867-B &#8220;Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell&#8217;esercizio delle loro funzioni&#8221;. La nuova legge modifica alcune norme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">La nuova legge contro le aggressioni ai medici</p>
<p>Nella seduta di oggi, 5 agosto 2020, il Senato ha approvato in maniera definitiva il disegno di legge del Ministro della Salute n. 867-B &#8220;Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell&#8217;esercizio delle loro funzioni&#8221;.</p>
<p>La nuova legge modifica alcune norme del codice penale, udendo assai più severe le punizioni già severe previste dal codice penale per chi commetta atti di violenza nei confronti di medici e di operatori sanitari in genere.</p>
<p>L’articolo 583 del codice penale punisce chi commetta lesioni gravi dolose con la pena da 3 a 8  anni di reclusione e chi commetta lesioni gravissime dolose con la reclusione da 6  a 12 anni.</p>
<p>L’articolo  583-quater del codice penale  (“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive”) era ed è una versione con pene aggravate per chi commettesse le stesse lesioni a danno di un pubblico ufficiale o in occasione di una partita e recitava così: “<em>Nell&#8217;ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10  anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da 8  a 16  anni</em>”</p>
<p>La nuova legge ha introdotto il seguente nuovo testo dell’articolo 583 quater, parificando ai pubblici ufficiali i medici e gli altri operatori sanitari.</p>
<p align="center">il nuovo art 583 quater CP</p>
<p align="center">“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”</p>
<p><em>Nell&#8217;ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.</em></p>
<p><em>Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività</em> .</p>
<p>Quindi, da domani, chi commetta un reato di lesioni gravi o gravissime nei confronti di un medico che sia nell’esercizio della sua attività rischia pene detentive severissime, più ancora di prima.</p>
<p align="center">La nuova aggravante</p>
<p>il codice penale prevede numerose “circostanze aggravanti”, cioè fatti che di per sé fanno aumentare fino a un terzo la pena da infliggere al colpevole.  La nuova legge aggiunge una “circostanza aggravante” al già notevole catalogo previsto dall’articolo 61 del codice penale, al quale viene aggiunto il seguente: « 11-octies) <em>l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività</em>».</p>
<p>Questo significa che qualsiasi atto di violenza, per il solo fatto di essere fatto contro un operatore sanitario, merita una punizione più severa di un terzo: tanto per fare un esempio, ipotizzando che un atto di violenza meriti una pena di 3 anni di carcere, d’ora in poi se commesso contro un medico la pena sarà di 4.</p>
<p>La nuova legge introduce anche la perseguibilità d’ufficio, e non più a querela, nei casi di percosse (articolo 581 del codice penale) e di lesioni non gravi (articolo 582 del codice penale) si è commessa a danno di un operatore sanitario, cioè aggravate ai sensi del nuovo articolo 61, numero 11-octies.</p>
<p>Questo significa che non è necessaria una formale querela da fare entro 90 giorni dal fatto da parte del medico aggredito, perché la polizia giudiziaria e il pubblico ministero procederanno d’ufficio, comunque sia loro giunta la notizia di reato (per esempio, dal referto del pronto soccorso, dal verbale dell’intervento delle forze dell’ordine eccetera).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto semplificazioni 16 luglio 2020 n. 76: limiti ai regolamenti comunali  &#8220;NO ANTENNE (anche 5G)&#8221;</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=449</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Per il “Codice delle comunicazioni elettroniche” (DPR   259 del 2003) è il Comune a rilasciare l’autorizzazione  per installare le antenne telefoniche, e deve farlo “con le modalità più veloci e semplificate possibili”,  previo accertamento da parte dell&#8217;ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione e  i valori di attenzione stabiliti dalla legge 36 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il “Codice delle comunicazioni elettroniche” (DPR   259 del 2003) è il Comune a rilasciare l’autorizzazione  per installare le antenne telefoniche, e deve farlo “con le modalità più veloci e semplificate possibili”,  previo accertamento da parte dell&#8217;ARPA della compatibilità del progetto con i <strong>limiti di esposizione e </strong> i <strong>valori di attenzione</strong> stabiliti dalla legge 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”).</p>
<p>Il DPCM dell’8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e dei valori di attenzione per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici.</p>
<p>In Piemonte la materia è anche regolata dalla Legge regionale  19 del 2004 che, tra l’altro, stabilisce che cosa possa fare il Comune in caso di superamento dei livelli:</p>
<p>a) superamento limiti di esposizione: il Comune diffida i gestori degli impianti a ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito secondo le indicazioni dell&#8217;ARPA, in caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni centrali c la disattivazione degli impianti.</p>
<p>b) superamento dei valori di attenzione: il Comune diffida i gestori degli impianti ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte del Ministero delle comunicazioni.  Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla Città metropolitana di Torino una proposta di piano di risanamento, che viene adottato dalla Città medesima avvalendosi del parere dell&#8217;ARPA, sentiti i comuni interessati.  Se i gestori non presentano proposte, il piano di risanamento è formulato dalla Città Metropolitana su proposta dell&#8217;ARPA e dei comuni.  In caso di mancato risanamento secondo le previsioni e prescrizioni del piano, a causa dell&#8217;inerzia o inottemperanza dei gestori, la Città metropolitana richiede al Ministero la disattivazione degli impianti,</p>
<p>La legge regionale viene applicata in base alla “DIRETTIVA TECNICA IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI” della Giunta regionale, che stabilisce quali siano le aree sulle quali si può o non si può installare una antenna: <strong>Aree sensibili</strong> (tipo ospedali, scuole, RSA) su cui l&#8217;installazione può esser vietata , <strong>Zone di installazione condizionata</strong> (area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno delle aree sensibili, beni culturali, centro storico, parchi naturali, etc) su cui il Comune può dare particolari prescrizioni, <strong>Zone di attrazione</strong> (aree industriali, aree a bassa o nulla densità abitativa) per cui il regolamento comunale può prevedere procedure semplificate per l&#8217;installazione,  <strong>Zone neutre  </strong>in cui si può installare antenne senza limiti.</p>
<p>In tutto questo come si collocano i <strong>regolamenti comunali sulle antenne</strong> ?</p>
<p>L’art 8 comma 6 della legge 36  del 2001 stabiliva, fino ad oggi, che i Comuni possono adottare un “<em>regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici</em>”.</p>
<p>Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. <strong>Decreto Semplificazioni</strong>) ha modificato questo comma 6 che oggi recita così: “<em>I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con <strong>esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate </strong>del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato</em>…”</p>
<p>Sembra una rivoluzione copernicana ma, alla fin dei conti, non è poi una gran novità perché la nuova formulazione della norma riprende ciò che da sempre dicono i TAR  e il  Consiglio di Stato ossia, per semplificare minimi termini, che:</p>
<p>1) per il “Codice delle comunicazioni elettroniche” le antenne telefoniche sono di pubblica utilità e sono equiparati alle opere d&#8217;urbanizzazione primaria, quindi possono essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, per il ”principio di capillarità  della localizzazione degli impianti”.</p>
<p>2) La Corte costituzionale con sentenze  307 e 331 del 2003 ha affermato che regioni e comuni possono stabilire criteri localizzativi per le antenne ma senza “impedire od ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento&#8221;, e che sono costituzionalmente legittimi i regolamenti comunali  a tutela dei siti sensibili se consentono &#8220;una sempre possibile localizzazione alternativa&#8221; e non determinano invece &#8220;l&#8217;impossibilità della localizzazione&#8221;.</p>
<p>3) il regolamento comunale non può imporre limiti generalizzati all&#8217;installazione delle antenne se tali limiti sono incompatibili con l&#8217;interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale.</p>
<p>4) Il Comune deve fissare regole ragionevoli che non comportino un divieto di installazione generalizzato e riferito a intere zone urbanistiche: per i TAR, ad esempio,  sono legittimi i regolamenti che impediscono l’installazione di antenne nei centri storici, vicino a scuole e ospedali “purché sia comunque garantita la copertura di rete con impianti collocati in aree alternative”.</p>
<p>3) <strong>Il Comune non può infatti prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato </strong>attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici: è proprio questo tema, affermato tantissime volte dai giudici, che oggi è stato inserito dal n<strong>uovo “decreto semplificazioni”</strong> nella vecchia legge 36.</p>
<p>Ecco perché, alla  fin dei conti, il panorama non è cambiato granché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIVACY E REATI</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=437</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[PRIVACY E PROTEZIONE DATI &#160; I dati personali si distinguono in identificativi: identificano una persona: il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare, la targa della macchina, le foto. sensibili: informazioni relative all’origine razziale ed etnica, il credo religioso, le convinzioni filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati o partiti, l’orientamento sessuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>PRIVACY E PROTEZIONE DATI</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>I dati personali si distinguono in </strong></p>
<ul>
<li><strong>identificativi:</strong> identificano una persona: il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare, la targa della macchina, le foto.</li>
<li><strong>sensibili:</strong> informazioni relative all’origine razziale ed etnica, il credo religioso, le convinzioni filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati o partiti, l’orientamento sessuale e la salute</li>
<li><strong>giudiziari:</strong> inerenti ai procedimenti penali a carico dell’individui</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>CODICE PRIVACY E GDPR </strong><strong></strong></p>
<p>Nell’ordinamento europeo la protezione dei dati personali è un <strong>diritto fondamentale</strong> disciplinato dalla direttiva europea 95/46/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal<strong> Dlgs 196/2003 (Codice Privacy)</strong>.</p>
<p>Nel 2016 l’Unione Europea ha adottato il <strong>GDPR </strong>ossia<strong> </strong>il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che è entrato in vigore in Italia il 25 maggio 2018 e completato con il DPR <strong>101/2018 </strong>che ha adeguato il Codice Privacy alla norma europea.<strong><em></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>REATI RELATIVI AI DATI PERSONALI</em></strong><strong><em></em></strong></p>
<p>Gli illeciti penali sono disciplinati dagli <strong>artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003</strong>, così come modificato dal Dpr. 101/2018 di adeguamento al GDPR:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<ol>
<li>Trattamento illecito di dati</li>
<li>Comunicazione e diffusione illecita di dati personali</li>
<li>Acquisizione fraudolenta di dati personali</li>
<li>Interruzione dell&#8217;esecuzione dei compiti o dell&#8217;esercizio dei poteri del Garante</li>
<li>Inosservanza di provvedimenti del Garante</li>
<li>Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori</li>
</ol>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte gli altri reati previsti dal vecchio Codice del 1996 sono stati depenalizzati .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong><em>Trattamento illecito di dati</em></strong><strong><em></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>167 Codice della Privacy</em></strong><strong><em></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>da sei mesi a un anno e sei mesi di reclusione</strong> per chi:</p>
<ul>
<li>Violi alcune specifiche disposizioni contenute nel Codice Privacy;</li>
<li>Agisca con lo scopo di trarne un profitto per sé o per altri, oppure per arrecare un danno alla persona interessata;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pena è più grave (da uno a tre anni di reclusione) quando c’è violazione delle norme riguardanti:</p>
<ul>
<li><strong>dati di interesse pubblico rilevante</strong> ossia quelli che vengono trattati in una grande quantità di materie come ad esempio, gli atti e i registri dello stato civile, dell’elettorato attivo e passivo, dello status di rifugiato, i pubblici registri immobiliari, il pubblico registro automobilistico..;</li>
<li><strong>dati relativi a condanne penali, reati </strong>e <strong>dati sensibili</strong> <strong>come l’origine razziale, etnica, alle opinioni politiche, convinzioni religiose, salute e vita sessuale</strong>. Il trattamento è vietato a meno che l’interessato non abbia prestato il proprio consenso, o per tutelare un suo interesse vitale, o che sia necessario per assolvere un obbligo;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Comunicazione e diffusione illecita di dati personali</strong><strong></strong></p>
<p align="center"><strong>167-bis Codice della Privacy</strong><strong></strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<div>
<p><strong>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, o senza consenso dell&#8217;interessato laddove questo è richiesto, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  </strong><strong></strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La norma punisce la comunicazione e la diffusione di un archivio automatizzato contenente dati personali trattati su larga scala, guidate dalla volontà di recare danno a terzi o di trarre profitto per sé o per altri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il “trattamento su larga scala” è il trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato.</p>
<p>La diffusione o la comunicazione dei dati devono avvenire in violazione di specifiche disposizioni normative, che riguardano: il trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (sono trattamenti consentiti solo se autorizzati da una norma di legge), e la mancanza del consenso dell’interessato (laddove richiesto).</p>
<p align="center"><strong>Acquisizione fraudolenta di dati personali</strong><strong></strong></p>
<p align="center"><strong>167-ter Codice della Privacy</strong><strong></strong></p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><strong>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</strong><strong></strong></p>
</div>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong>Inosservanza di provvedimenti del Garante</strong><strong></strong></p>
<p align="center"><strong>articolo 170 del Codice della Privacy</strong><strong></strong></p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/%D0%80"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ѐ</span></strong></a><strong> punibile, con la reclusione da tre mesi a due anni, chiunque, essendovi tenuto, non osservi un provvedimento adottato dal Garante.</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta, nello specifico, dei provvedimenti adottati da quest’ultimo in attuazione del proprio potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, nonché inerente i dati genetici, biometrici o relativi alla salute, e autorizzazioni generali del Garante.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p align="center"><strong>Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori</strong><strong></strong></p>
<p align="center"><strong>articolo 171 Codice della Privacy</strong><strong></strong></p>
<p><em> </em></p>
<div>
<p><strong>La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 dello Statuto dei lavoratori, è punita con la sanzione dell’ammenda, o dell’arresto da 15 giorni a 1 anno</strong><strong></strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa norma mantiene due reati previsti dallo Statuto dei lavoratori:</p>
<p>Il primo riguarda <strong>l&#8217;utilizzo da parte dei datori di lavoro degli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavorator</strong>i. Questi strumenti possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato.</p>
<p>Il secondo, invece <strong>vieta al datore di lavoro</strong>, al fine di assunzioni o nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, <strong>di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del dipendente</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il whistleblowing</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=435</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Il whistleblowing Esiste una particolare forma di segnalazione riservata, oggetto di notevole tutela da parte della legge (il DLGS 165/01, Articolo 54-bis) , che ha ad oggetto la segnalazione di “condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”. Questa legge stabilisce qualcosa di molto importante, cioè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Il whistleblowing</strong></p>
<p>Esiste una particolare forma di segnalazione riservata, oggetto di notevole tutela da parte della legge (il <strong>DLGS 165/01, Articolo 54-bis) ,</strong> che ha ad oggetto la segnalazione di<strong> </strong>“condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”.</p>
<p>Questa legge stabilisce qualcosa di molto importante, cioè che il dipendente che</p>
<p>segnala al RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)</p>
<p>segnala all’ANAC (l’autorità nazionale anticorruzione),</p>
<p>denuncia all&#8217;autorità giudiziaria (polizia, carabinieri, procura della Repubblica presso il tribunale, procura presso la corte dei conti)</p>
<p><strong>non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito</strong>, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione</p>
<p>La legge inoltre stabilisce che la sua identità non può essere rivelata.</p>
<p>Nell&#8217;ambito del procedimento disciplinare l&#8217;identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell&#8217;addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell&#8217;identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell&#8217;incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il badge, l’orario di lavoro False attestazioni o certificazioni Articoli 55 quater e quinquies del DPR 165/2001</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=433</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Il badge, l’orario di lavoro False attestazioni o certificazioni Articoli 55 quater e quinquies del DPR 165/2001 Reclusione da uno a cinque anni + multa da euro 400 ad euro 1.600: così viene punito il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Il badge, l’orario di lavoro</strong></p>
<p align="center"><strong>False attestazioni o certificazioni</strong></p>
<p align="center"><strong><em>Articoli 55 quater e quinquies del DPR 165/2001</em></strong></p>
<p>Reclusione da uno a cinque anni + multa da euro 400 ad euro 1.600: così viene punito il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: il grande classico è il dipendente assente che si <strong>fa passare il badge dal collega</strong>.</p>
<p>Così viene anche punito chi giustifica l&#8217;assenza dal servizio mediante una c<strong>ertificazione medica falsa</strong> o falsamente attestante uno stato di malattia</p>
<p>La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto: cioè anche il collega che passa il badge per l’amico concorre in questa particolare tipo di truffa e prenderà la stessa pena da uno a cinque anni di carcere.</p>
<p>La legge stabilisce che il dipendente debba anche rimborsare la retribuzione presa abusivamente, e risarcire all’azienda il danno all&#8217;immagine.</p>
<p>Ma non è tutto, perché l’articolo 55 quater stabilisce che in questi casi c’è sempre la sanzione disciplinare del <strong>licenziamento</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedimento disciplinare e reati</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=431</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Procedimento disciplinare e rapporto di lavoro licenziamento immediato per i corrotti L’ art.32-quinquies del codice penale prevede che in caso di condanna a due anni per peculato, corruzione, concussione consegua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni , enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica. In altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Procedimento disciplinare e rapporto di lavoro</span></strong></p>
<p align="center">licenziamento immediato per i corrotti</p>
<p>L’ art.32-quinquies del codice penale prevede che in caso di condanna a due anni per peculato, corruzione, concussione consegua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni , enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica. In altre parole in caso di condanna per un reato contro la Pubblica Amministrazione consegue il licenziamento immediato del dipendente.</p>
<p align="center">Cenni sul procedimento disciplinare</p>
<p>il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è regolato dal DPR 165 del 2001 ed ai vari contratti collettivi nazionali di lavoro per i singoli comparti che, in ogni caso, non sono difformi dalla norma di legge.</p>
<p>A seconda della gravità dell’infrazione disciplinare e della sanzione, la normativa prevede che ci sia la competenza del dirigente del settore (per le infrazioni meno gravi) o dell’UPD (per le infrazioni più gravi).</p>
<p>Sono previste scansioni temporali per la contestazione, per l’avvio del procedimento disciplinare per la sua conclusione, sono stabilite norme di procedimento e soprattutto regole per il diritto di difesa dell’incolpato.</p>
<p>Per quanto riguarda il tema centrale di queste note, ossia i casi in cui un pubblico dipendente possa aver commesso dei reati, c’è una norma specifica che disciplina i rapporti tra il procedimento disciplinare e procedimento penale, l’articolo 55-ter del DPR 165.</p>
<p>Il principio stabilito dalla legge e fondamentalmente quello <strong>dell’autonomia tra disciplinare e penale</strong>: il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l&#8217;autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.</p>
<p>Sospensione del procedimento disciplinare: per le infrazioni gravi (punite con la sospensione sopra i 10 giorni) l&#8217;UPD, nei casi di particolare complessità dell&#8217;accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l&#8217;irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.     Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l&#8217;amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.</p>
<p>Se il dipendente viene sanzionato in sede disciplinare poi viene assolto in sede penale può chiedere al UPD ( entro 6  mesi dall&#8217;irrevocabilità della pronuncia penale) di riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l&#8217;atto conclusivo in relazione all&#8217;esito del giudizio penale.</p>
<p>Se il procedimento disciplinare si conclude con l&#8217;archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l&#8217;UPD riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all&#8217;esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare viene anche  riaperto se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI  Art. 479 codice penale</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=429</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell&#8217;esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="center">
<div>
<p><strong>Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell&#8217;esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l&#8217;atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell&#8217;art. 476.</strong></p>
</div>
<p>La norma punisce il pubblico ufficiale che attesta falsamente dei fatti avvenuti in sua presenza, delle dichiarazioni raccolte o dei dì fatti dei quali l&#8217;atto è destinato a provare la verità, in altre parole quando nell&#8217;atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non vere o non accadute nella realtà.</p>
<p>Il falso ideologico è la menzogna contenuta in un documento: la falsità è ideologica perché cade sulle attestazioni dell’autore, sul contenuto del documento che. non risultando né contraffatto, né alterato,  reca dichiarazioni menzognere.</p>
<p>Le falsità ideologiche per essere perseguibili, oltre alla rilevanza giuridica, richiedono anche che l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero.</p>
<p align="center">CASISTICA</p>
<p>CASO N.1: Risponde del delitto di falso ideologico il segretario comunale che, nel rogare un atto di donazione, attesta falsamente la presenza, al momento della sottoscrizione dell&#8217;atto, dei testimoni e delle parti e la lettura dell&#8217;atto medesimo alla presenza dei predetti. (Cass. pen. Sez. V Sent., 15/01/2018, n. 8200)</p>
<p>CASO N.2: Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario di un ente locale che formino falsamente il prospetto delle condizioni finanziarie del Comune per il rispetto del cd. &#8220;patto di stabilità&#8221;, previsto dall&#8217;art.77 bis, comma 15, d.l. 25 giugno 2008, n. 122. (Cass. pen. Sez. V Sent., 19/10/2017, n. 14617)</p>
<p>CASO N.3: Condannato per falso ideologico un sindaco, che nell&#8217;adottare un provvedimento di affidamento di un dipendente comunale ad un determinato settore, attestava la sussistenza di esigenze di servizio, in realtà inesistenti, a giustificazione della decisione assunta. (Cass. pen. Sez. V Sent., 15/07/2011, n. 39360 )</p>
<p>CASO N.4: Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la pubblicazione, da parte di membri di una Commissione di concorso per funzionario pubblico, dell&#8217;elenco dei candidati idonei alle prove orali, prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso, solo successivamente predisposti, così determinando lo stravolgimento delle scansioni temporali del procedimento caratterizzato da progressività. (Cass. pen. Sez. V Sent., 22/04/2015, n. 25776)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI Art.476 codice penale</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=427</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Il pubblico ufficiale, che, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 codice civile], [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="center">
<div>
<p><strong>Il pubblico ufficiale, che, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</strong></p>
<p><strong>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 codice civile], la reclusione è da tre a dieci anni.</strong></p>
</div>
<p>La norma tutela la fede pubblica, ossia la fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione.</p>
<p>ATTO PUBBLICO: non solo quei documenti redatti con le prescritte modalità da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato a dar loro pubblica fede, ma anche quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall&#8217;incaricato di pubblico servizio nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. La falsità deve dunque investire un atto che abbia la potenzialità di assumere giuridica rilevanza.</p>
<p>Nel concetto di atto pubblico vengono altresì ricondotti gli atti interni della pubblica amministrazione che siano destinati, tramite un apporto conoscitivo o valutativo, a far parte del procedimento amministrativo.</p>
<p align="center">CASISTICA</p>
<p>CASO N.1: Integra il reato di cui all’art.476 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che annoti falsamente sul registro di protocollo una missiva indirizzata all&#8217;assessore comunale competente in realtà mai redatta alla data ivi indicata e mai trasmessa al destinatario, in quanto il registro di protocollo è atto accompagnato da fede privilegiata e la data nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all&#8217;atto in esso annotato rappresenta una specifica attività certificativa propria del pubblico ufficiale ed integra la connotazione pubblicistica anche di questa scrittura. Né rileva, a tal fine la settorialità del registro di protocollo, il quale ancorché destinato ad un ambito più ristretto del Protocollo generale, svolge la medesima funzione attestativa preordinata al pubblico interesse. (Cass. pen. Sez. V Sent., 22/09/2010, n. 39623)</p>
<p>CASON.2: Risponde di falso in atto pubblico l&#8217;assessore comunale che, autorizzato a partecipare ad un convegno, si reca altrove, incassa la somma stanziata assumendo di aver smarrito i giustificativi ed esibisce un&#8217;autorizzazione a partecipare all&#8217;altra manifestazione a firma del sindaco, ma redatta su di un foglio in realtà da questi firmato in bianco, retrodatata e non protocollata.( Cass. pen. Sez. V, 24/06/2010, n. 37225)</p>
<p>CASON.3: La timbratura del cartellino orario da parte del dipendente comunale al momento dell&#8217;ingresso, non seguita da alcuna timbratura attestante l&#8217;uscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a certificare falsamente la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro, quantomeno fino al momento in cui non interviene una verifica o viene apposto il timbro in uscita, e pertanto integra il reato di falso in atto pubblico</p>
<p>CASO N.4: Integra il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio, in quanto il documento del privato recepito dalla pubblica amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico. Nella specie, alcuni funzionari del comune modificavano le pratiche del condono edilizio, anche mediante l&#8217;apposizione di timbri di protocollo retrodatati, e sostituivano la documentazione allegata &#8211; disegni, schede catastali e modelli ministeriali &#8211; così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande, ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate (Cass. pen. Sez. V, 23/01/2004, n. 8684)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I REATI DI FALSO COMMESSI DAL DIPENDENTE PUBBLICO</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=425</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[I REATI DI FALSO COMMESSI DAL DIPENDENTE PUBBLICO Il codice penale prevede molti tipi di falsificazione di atti, della quale esistono due varianti: FALSO MATERIALE vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. Il falsificatore crea un documento a firma di un altro, oppure modifica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">I REATI DI FALSO COMMESSI DAL DIPENDENTE PUBBLICO</span></strong></p>
<p>Il codice penale prevede molti tipi di falsificazione di atti, della quale esistono due varianti:</p>
<ol>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">FALSO MATERIALE</span></strong> vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. Il falsificatore crea un documento a firma di un altro, oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta esserne l&#8217;autore.</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">FALSO IDEOLOGICO</span></strong> ossia  un atto che, seppur non materialmente falsificato (le firme sono vere e l&#8217;atto non è stato contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore vi afferma circostanze false. In altre parole si tratta di menzogna contenuta in un documento vero, non contraffatto e non alterato.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO c.p. art. 340.</title>
		<link>http://castelnuovo.us/?p=423</link>
		<comments>http://castelnuovo.us/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelnuovo.us/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque cagiona un&#8217;interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="center">
<div>
<p align="center"><strong><em>Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.</em></strong></p>
<p><strong>Chiunque cagiona un&#8217;interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni</strong></p>
</div>
<p>l&#8217;interruzione consiste in una cessazione, anche temporanea, del servizio, il turbamento attiene alla sua regolarità, potendo al riguardo assumere rilevanza anche il mero ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e pregiudizievole per il regolare andamento del servizio.</p>
<p>Non c’è reato se si rientri nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell&#8217;intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, rientrando nella ordinaria quota di maleducazione, sgarbo o petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico ufficio o servizio può ragionevolmente presumersi verrà manifestata (Cass. 28/05/2014, n. 36404)</p>
<p>CASO 1: è interruzione di pubblico servizio gettare  in mare la bici di un vigile urbano su cui erano collocate le borse laterali contenenti i bollettari delle multe, resi inservibili dal contatto con l&#8217;acqua marina. (Cass. pen. Sez. VI, 27/04/2018, n. 22537)</p>
<p>CASO 2: è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un&#8217;apprezzabile alterazione del funzionamento dell&#8217;ufficio o del servizio, ancorché temporanea. (la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel turbamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non eseguito secondo le modalità ordinariamente previste, benchè in parte effettuato, ma con altri veicoli e in sensibile ritardo. Cass. pen. Sez. V Sent., 16/10/2017, n. 1913).</p>
<p>CASO 3: Integra l&#8217;elemento oggettivo del reato previsto dall&#8217;art. 340 cod. pen. la condotta del medico preposto al servizio di guardia medica che si renda irrintracciabile durante l&#8217;orario di lavoro &#8211; non assicurando la propria presenza in ambulatorio nell&#8217;orario stabilito, e non rendendosi disponibile ad interloquire tramite l&#8217;utenza telefonica mobile comunicata per l&#8217;espletamento del servizio &#8211; da cui consegua, a causa della sua assenza, l&#8217;invio dei pazienti, da parte degli infermieri, al locale pronto soccorso. (Cass. pen. Sez. II Sent., 24/11/2016, n. 52007 )</p>
<p>CASO 4: mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio biomedico (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/04/2013, n. 39219)</p>
<p>CASO 5:  L&#8217;esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti: fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell&#8217;ambito di uno &#8220;sciopero&#8221;, aveva impedito per alcune ore l&#8217;accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi (Cass. pen. Sez. V Sent., 16/10/2015, n. 7084).</p>
<p>CASO 6: E&#8217; configurabile il reato di cui all&#8217;art. 340 c.p. nel caso in cui venga materialmente occupato un locale adibito ad ufficio del sindaco di un comune, così costringendo il titolare della carica a procurarsi temporanea e meno comoda ospitalità in altri locali e ad esercitare le proprie funzioni in situazione tale da turbarne la regolarità, a cagione dei rumori e, in genere, dei fastidi propri di una protratta occupazione e della compromissione della necessaria riservatezza. (Cass. pen. Sez. VI, 20/04/1999, n. 6852)</p>
<p>Caso 7: Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un&#8217;area &#8211; disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica &#8211; impedendovi l&#8217;accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l&#8217;intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell&#8217;interruzione e l&#8217;entità del turbamento siano da considerare irrilevanti. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2009, n. 27997)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castelnuovo.us/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
