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	<title>ANDREA CASTELNUOVO &#187; Responsabilità Penale</title>
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	<description>Studio legale Castelnuovo-Avetta</description>
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		<title>Privacy e protezione dati</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Responsabilità Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[I dati personali si distinguono in • identificativi: identificano una persona: il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare, la targa della macchina, le foto. • sensibili: informazioni relative all’origine razziale ed etnica, il credo religioso, le convinzioni filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati o partiti, l’orientamento sessuale e la salute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati personali si distinguono in<br />
• identificativi: identificano una persona: il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare, la targa della macchina, le foto.<br />
• sensibili: informazioni relative all’origine razziale ed etnica, il credo religioso, le convinzioni filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati o partiti, l’orientamento sessuale e la salute<br />
• giudiziari: inerenti ai procedimenti penali a carico dell’individui</p>
<p>CODICE PRIVACY E GDPR<br />
Nell’ordinamento europeo la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale disciplinato dalla direttiva europea 95/46/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs 196/2003 (Codice Privacy).<br />
Nel 2016 l’Unione Europea ha adottato il GDPR ossia il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che è entrato in vigore in Italia il 25 maggio 2018 e completato con il DPR 101/2018 che ha adeguato il Codice Privacy alla norma europea.</p>
<p>REATI RELATIVI AI DATI PERSONALI<br />
Gli illeciti penali sono disciplinati dagli artt. 167 e segg. D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal Dpr. 101/2018 di adeguamento al GDPR:</p>
<p>1. Trattamento illecito di dati<br />
2. Comunicazione e diffusione illecita di dati personali<br />
3. Acquisizione fraudolenta di dati personali<br />
4. Interruzione dell&#8217;esecuzione dei compiti o dell&#8217;esercizio dei poteri del Garante<br />
5. Inosservanza di provvedimenti del Garante<br />
6. Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori</p>
<p>Tutte gli altri reati previsti dal vecchio Codice del 1996 sono stati depenalizzati .</p>
<p>Trattamento illecito di dati<br />
167 Codice della Privacy</p>
<p>da sei mesi a un anno e sei mesi di reclusione per chi:<br />
• Violi alcune specifiche disposizioni contenute nel Codice Privacy;<br />
• Agisca con lo scopo di trarne un profitto per sé o per altri, oppure per arrecare un danno alla persona interessata;</p>
<p>La pena è più grave (da uno a tre anni di reclusione) quando c’è violazione delle norme riguardanti:<br />
• dati di interesse pubblico rilevante ossia quelli che vengono trattati in una grande quantità di materie come ad esempio, gli atti e i registri dello stato civile, dell’elettorato attivo e passivo, dello status di rifugiato, i pubblici registri immobiliari, il pubblico registro automobilistico..;<br />
• dati relativi a condanne penali, reati e dati sensibili come l’origine razziale, etnica, alle opinioni politiche, convinzioni religiose, salute e vita sessuale. Il trattamento è vietato a meno che l’interessato non abbia prestato il proprio consenso, o per tutelare un suo interesse vitale, o che sia necessario per assolvere un obbligo;</p>
<p>Comunicazione e diffusione illecita di dati personali<br />
167-bis Codice della Privacy</p>
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, o senza consenso dell&#8217;interessato laddove questo è richiesto, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>
<p>La norma punisce la comunicazione e la diffusione di un archivio automatizzato contenente dati personali trattati su larga scala, guidate dalla volontà di recare danno a terzi o di trarre profitto per sé o per altri.</p>
<p>Il “trattamento su larga scala” è il trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato.<br />
La diffusione o la comunicazione dei dati devono avvenire in violazione di specifiche disposizioni normative, che riguardano: il trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (sono trattamenti consentiti solo se autorizzati da una norma di legge), e la mancanza del consenso dell’interessato (laddove richiesto).<br />
Acquisizione fraudolenta di dati personali<br />
167-ter Codice della Privacy</p>
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p>Inosservanza di provvedimenti del Garante<br />
articolo 170 del Codice della Privacy</p>
<p>Ѐ punibile, con la reclusione da tre mesi a due anni, chiunque, essendovi tenuto, non osservi un provvedimento adottato dal Garante.</p>
<p>Si tratta, nello specifico, dei provvedimenti adottati da quest’ultimo in attuazione del proprio potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, nonché inerente i dati genetici, biometrici o relativi alla salute, e autorizzazioni generali del Garante.</p>
<p>Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori<br />
articolo 171 Codice della Privacy</p>
<p>La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 dello Statuto dei lavoratori, è punita con la sanzione dell’ammenda, o dell’arresto da 15 giorni a 1 anno</p>
<p>Questa norma mantiene due reati previsti dallo Statuto dei lavoratori:<br />
Il primo riguarda l&#8217;utilizzo da parte dei datori di lavoro degli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori. Questi strumenti possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato.<br />
Il secondo, invece vieta al datore di lavoro, al fine di assunzioni o nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del dipendente.</p>
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		<title>The whistleblowing</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Esiste una particolare forma di segnalazione riservata, oggetto di notevole tutela da parte della legge (il DLGS 165/01, Articolo 54-bis) , che ha ad oggetto la segnalazione di “condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”. Questa legge stabilisce qualcosa di molto importante, cioè che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste una particolare forma di segnalazione riservata, oggetto di notevole tutela da parte della legge (il DLGS 165/01, Articolo 54-bis) , che ha ad oggetto la segnalazione di “condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”.<br />
Questa legge stabilisce qualcosa di molto importante, cioè che il dipendente che<br />
segnala al RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)<br />
segnala all’ANAC (l’autorità nazionale anticorruzione),<br />
denuncia all&#8217;autorità giudiziaria (polizia, carabinieri, procura della Repubblica presso il tribunale, procura presso la corte dei conti)<br />
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione<br />
La legge inoltre stabilisce che la sua identità non può essere rivelata.<br />
Nell&#8217;ambito del procedimento disciplinare l&#8217;identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell&#8217;addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell&#8217;identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell&#8217;incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante.</p>
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		<title>Procedimento disciplinare e rapporto di lavoro</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[licenziamento immediato per i corrotti L’ art.32-quinquies del codice penale prevede che in caso di condanna a due anni per peculato, corruzione, concussione consegua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni , enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica. In altre parole in caso di condanna per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>licenziamento immediato per i corrotti<br />
L’ art.32-quinquies del codice penale prevede che in caso di condanna a due anni per peculato, corruzione, concussione consegua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni , enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica. In altre parole in caso di condanna per un reato contro la Pubblica Amministrazione consegue il licenziamento immediato del dipendente.<br />
Cenni sul procedimento disciplinare<br />
il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è regolato dal DPR 165 del 2001 ed ai vari contratti collettivi nazionali di lavoro per i singoli comparti che, in ogni caso, non sono difformi dalla norma di legge.<br />
A seconda della gravità dell’infrazione disciplinare e della sanzione, la normativa prevede che ci sia la competenza del dirigente del settore (per le infrazioni meno gravi) o dell’UPD (per le infrazioni più gravi).<br />
Sono previste scansioni temporali per la contestazione, per l’avvio del procedimento disciplinare per la sua conclusione, sono stabilite norme di procedimento e soprattutto regole per il diritto di difesa dell’incolpato.<br />
Per quanto riguarda il tema centrale di queste note, ossia i casi in cui un pubblico dipendente possa aver commesso dei reati, c’è una norma specifica che disciplina i rapporti tra il procedimento disciplinare e procedimento penale, l’articolo 55-ter del DPR 165.<br />
Il principio stabilito dalla legge e fondamentalmente quello dell’autonomia tra disciplinare e penale: il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l&#8217;autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.<br />
Sospensione del procedimento disciplinare: per le infrazioni gravi (punite con la sospensione sopra i 10 giorni) l&#8217;UPD, nei casi di particolare complessità dell&#8217;accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l&#8217;irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l&#8217;amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.<br />
Se il dipendente viene sanzionato in sede disciplinare poi viene assolto in sede penale può chiedere al UPD ( entro 6 mesi dall&#8217;irrevocabilità della pronuncia penale) di riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l&#8217;atto conclusivo in relazione all&#8217;esito del giudizio penale.<br />
Se il procedimento disciplinare si conclude con l&#8217;archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l&#8217;UPD riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all&#8217;esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare viene anche riaperto se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.</p>
<p>Il badge, l’orario di lavoro<br />
False attestazioni o certificazioni<br />
Articoli 55 quater e quinquies del DPR 165/2001<br />
Reclusione da uno a cinque anni + multa da euro 400 ad euro 1.600: così viene punito il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: il grande classico è il dipendente assente che si fa passare il badge dal collega.<br />
Così viene anche punito chi giustifica l&#8217;assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia<br />
La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto: cioè anche il collega che passa il badge per l’amico concorre in questa particolare tipo di truffa e prenderà la stessa pena da uno a cinque anni di carcere.<br />
La legge stabilisce che il dipendente debba anche rimborsare la retribuzione presa abusivamente, e risarcire all’azienda il danno all&#8217;immagine.<br />
Ma non è tutto, perché l’articolo 55 quater stabilisce che in questi casi c’è sempre la sanzione disciplinare del licenziamento.</p>
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		<title>I reati di falso commessi dal dipendente pubblico</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il codice penale prevede molti tipi di falsificazione di atti, della quale esistono due varianti: 1. FALSO MATERIALE vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. Il falsificatore crea un documento a firma di un altro, oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il codice penale prevede molti tipi di falsificazione di atti, della quale esistono due varianti:<br />
1. FALSO MATERIALE vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. Il falsificatore crea un documento a firma di un altro, oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta esserne l&#8217;autore.<br />
2. FALSO IDEOLOGICO ossia un atto che, seppur non materialmente falsificato (le firme sono vere e l&#8217;atto non è stato contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore vi afferma circostanze false. In altre parole si tratta di menzogna contenuta in un documento vero, non contraffatto e non alterato.</p>
<p>FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI<br />
Art.476 codice penale<br />
Il pubblico ufficiale, che, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.<br />
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 codice civile], la reclusione è da tre a dieci anni.<br />
La norma tutela la fede pubblica, ossia la fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione.<br />
ATTO PUBBLICO: non solo quei documenti redatti con le prescritte modalità da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato a dar loro pubblica fede, ma anche quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall&#8217;incaricato di pubblico servizio nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. La falsità deve dunque investire un atto che abbia la potenzialità di assumere giuridica rilevanza.<br />
Nel concetto di atto pubblico vengono altresì ricondotti gli atti interni della pubblica amministrazione che siano destinati, tramite un apporto conoscitivo o valutativo, a far parte del procedimento amministrativo.<br />
CASISTICA<br />
CASO N.1: Integra il reato di cui all’art.476 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che annoti falsamente sul registro di protocollo una missiva indirizzata all&#8217;assessore comunale competente in realtà mai redatta alla data ivi indicata e mai trasmessa al destinatario, in quanto il registro di protocollo è atto accompagnato da fede privilegiata e la data nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all&#8217;atto in esso annotato rappresenta una specifica attività certificativa propria del pubblico ufficiale ed integra la connotazione pubblicistica anche di questa scrittura. Né rileva, a tal fine la settorialità del registro di protocollo, il quale ancorché destinato ad un ambito più ristretto del Protocollo generale, svolge la medesima funzione attestativa preordinata al pubblico interesse. (Cass. pen. Sez. V Sent., 22/09/2010, n. 39623)<br />
CASON.2: Risponde di falso in atto pubblico l&#8217;assessore comunale che, autorizzato a partecipare ad un convegno, si reca altrove, incassa la somma stanziata assumendo di aver smarrito i giustificativi ed esibisce un&#8217;autorizzazione a partecipare all&#8217;altra manifestazione a firma del sindaco, ma redatta su di un foglio in realtà da questi firmato in bianco, retrodatata e non protocollata.( Cass. pen. Sez. V, 24/06/2010, n. 37225)<br />
CASON.3: La timbratura del cartellino orario da parte del dipendente comunale al momento dell&#8217;ingresso, non seguita da alcuna timbratura attestante l&#8217;uscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a certificare falsamente la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro, quantomeno fino al momento in cui non interviene una verifica o viene apposto il timbro in uscita, e pertanto integra il reato di falso in atto pubblico<br />
CASO N.4: Integra il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio, in quanto il documento del privato recepito dalla pubblica amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico. Nella specie, alcuni funzionari del comune modificavano le pratiche del condono edilizio, anche mediante l&#8217;apposizione di timbri di protocollo retrodatati, e sostituivano la documentazione allegata &#8211; disegni, schede catastali e modelli ministeriali &#8211; così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande, ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate (Cass. pen. Sez. V, 23/01/2004, n. 8684)</p>
<p>FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI<br />
Art. 479 codice penale<br />
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell&#8217;esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l&#8217;atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell&#8217;art. 476.<br />
La norma punisce il pubblico ufficiale che attesta falsamente dei fatti avvenuti in sua presenza, delle dichiarazioni raccolte o dei dì fatti dei quali l&#8217;atto è destinato a provare la verità, in altre parole quando nell&#8217;atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non vere o non accadute nella realtà.<br />
Il falso ideologico è la menzogna contenuta in un documento: la falsità è ideologica perché cade sulle attestazioni dell’autore, sul contenuto del documento che. non risultando né contraffatto, né alterato, reca dichiarazioni menzognere.<br />
Le falsità ideologiche per essere perseguibili, oltre alla rilevanza giuridica, richiedono anche che l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero.<br />
CASISTICA<br />
CASO N.1: Risponde del delitto di falso ideologico il segretario comunale che, nel rogare un atto di donazione, attesta falsamente la presenza, al momento della sottoscrizione dell&#8217;atto, dei testimoni e delle parti e la lettura dell&#8217;atto medesimo alla presenza dei predetti. (Cass. pen. Sez. V Sent., 15/01/2018, n. 8200)<br />
CASO N.2: Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario di un ente locale che formino falsamente il prospetto delle condizioni finanziarie del Comune per il rispetto del cd. &#8220;patto di stabilità&#8221;, previsto dall&#8217;art.77 bis, comma 15, d.l. 25 giugno 2008, n. 122. (Cass. pen. Sez. V Sent., 19/10/2017, n. 14617)<br />
CASO N.3: Condannato per falso ideologico un sindaco, che nell&#8217;adottare un provvedimento di affidamento di un dipendente comunale ad un determinato settore, attestava la sussistenza di esigenze di servizio, in realtà inesistenti, a giustificazione della decisione assunta. (Cass. pen. Sez. V Sent., 15/07/2011, n. 39360 )<br />
CASO N.4: Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la pubblicazione, da parte di membri di una Commissione di concorso per funzionario pubblico, dell&#8217;elenco dei candidati idonei alle prove orali, prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso, solo successivamente predisposti, così determinando lo stravolgimento delle scansioni temporali del procedimento caratterizzato da progressività. (Cass. pen. Sez. V Sent., 22/04/2015, n. 25776)</p>
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		<title>L&#8217;interruzione di pubblico servizio</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[c.p. art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque cagiona un&#8217;interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c.p. art. 340.<br />
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.<br />
Chiunque cagiona un&#8217;interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni<br />
l&#8217;interruzione consiste in una cessazione, anche temporanea, del servizio, il turbamento attiene alla sua regolarità, potendo al riguardo assumere rilevanza anche il mero ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e pregiudizievole per il regolare andamento del servizio.<br />
Non c’è reato se si rientri nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell&#8217;intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, rientrando nella ordinaria quota di maleducazione, sgarbo o petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico ufficio o servizio può ragionevolmente presumersi verrà manifestata (Cass. 28/05/2014, n. 36404)<br />
CASO 1: è interruzione di pubblico servizio gettare in mare la bici di un vigile urbano su cui erano collocate le borse laterali contenenti i bollettari delle multe, resi inservibili dal contatto con l&#8217;acqua marina. (Cass. pen. Sez. VI, 27/04/2018, n. 22537)<br />
CASO 2: è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un&#8217;apprezzabile alterazione del funzionamento dell&#8217;ufficio o del servizio, ancorché temporanea. (la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel turbamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non eseguito secondo le modalità ordinariamente previste, benchè in parte effettuato, ma con altri veicoli e in sensibile ritardo. Cass. pen. Sez. V Sent., 16/10/2017, n. 1913).<br />
CASO 3: Integra l&#8217;elemento oggettivo del reato previsto dall&#8217;art. 340 cod. pen. la condotta del medico preposto al servizio di guardia medica che si renda irrintracciabile durante l&#8217;orario di lavoro &#8211; non assicurando la propria presenza in ambulatorio nell&#8217;orario stabilito, e non rendendosi disponibile ad interloquire tramite l&#8217;utenza telefonica mobile comunicata per l&#8217;espletamento del servizio &#8211; da cui consegua, a causa della sua assenza, l&#8217;invio dei pazienti, da parte degli infermieri, al locale pronto soccorso. (Cass. pen. Sez. II Sent., 24/11/2016, n. 52007 )<br />
CASO 4: mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio biomedico (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/04/2013, n. 39219)<br />
CASO 5: L&#8217;esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti: fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell&#8217;ambito di uno &#8220;sciopero&#8221;, aveva impedito per alcune ore l&#8217;accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi (Cass. pen. Sez. V Sent., 16/10/2015, n. 7084).<br />
CASO 6: E&#8217; configurabile il reato di cui all&#8217;art. 340 c.p. nel caso in cui venga materialmente occupato un locale adibito ad ufficio del sindaco di un comune, così costringendo il titolare della carica a procurarsi temporanea e meno comoda ospitalità in altri locali e ad esercitare le proprie funzioni in situazione tale da turbarne la regolarità, a cagione dei rumori e, in genere, dei fastidi propri di una protratta occupazione e della compromissione della necessaria riservatezza. (Cass. pen. Sez. VI, 20/04/1999, n. 6852)<br />
Caso 7: Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un&#8217;area &#8211; disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica &#8211; impedendovi l&#8217;accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l&#8217;intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell&#8217;interruzione e l&#8217;entità del turbamento siano da considerare irrilevanti. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2009, n. 27997)</p>
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		<title>Omissione e rifiuto di atti d&#8217;ufficio</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Art. 328 codice penale Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 328 codice penale<br />
Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.<br />
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l&#8217;atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.<br />
La norma punisce al primo comma la condotta del dipendente pubblico che si rifiuta di compire atti urgenti, tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.<br />
Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti: perchè vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti:<br />
• La richiesta formale dell&#8217;interessato<br />
• Il mancato compimento dell&#8217;atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta<br />
• La mancata esposizione dell&#8217;interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.<br />
CASISTICA<br />
CASO 1: Condannato per omissione di atti d&#8217;ufficio un sindaco che si era rifiutato di consegnare alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso procedimento. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2012, n. 23107 (rv. 252884)<br />
CASO 2: Condannato per omissione di atti d&#8217;ufficio un tecnico comunale, che aveva omesso di rilasciare senza che vi fosse motivo, una attestazione di agibilità di opere destinate ad attività commerciale. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2011, n. 36249 (rv. 250808)<br />
CASO 3: Condannato per omissione di atti d’ufficio il responsabile di un ufficio tecnico comunale che, ricevuta dal Sindaco una lettera di diffida e messa in mora direttamente rivolta all&#8217;organo politico &#8211; lettera inoltrata dal Sindaco medesimo al responsabile dell&#8217;U.T. comunale con l&#8217;esplicito &#8220;invito a darne immediato riscontro e relativa comunicazione al sottoscritto&#8221; , non provvedeva nel termine di legge, atteso che detta diffida, pur essendo stata inviata a soggetto diverso da quello competente a provvedere, era giunta nella sfera di conoscenza del funzionario dell&#8217;ente locale, ponendolo in condizione di conoscere l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico da adempiere, a lui affidato nella rispettiva qualità. ( Cass. pen. Sez. VI, 06/10/2015, n. 42610)</p>
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		<title>Abuso d&#8217;ufficio</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Art. 323 codice penale Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 323 codice penale<br />
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.<br />
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.<br />
La norma punisce chi con un atto illegittimo o con una omissione altrettanto illegittima danneggia il buon andamento dell’amministrazione di appartenenza, avvantaggiando se stesso o qualcun altro oppure danneggiando un terzo.<br />
Da sempre si dice che per fare un abuso d’ufficio occorre che ci sia la “Doppia ingiustizia”, nel senso che:<br />
1. ingiusta deve essere sia la condotta del pubblico dipendente in quanto connotata da violazione di legge,<br />
2. ingiusto deve essere il suo guadagno<br />
3. ingiusto deve essere il danno provocato ad un terzo<br />
La legge penale deve essere il più possibile chiara e precisa, e una caratteristica delle vecchie formulazioni dell’art. 323 c.p. era che (a seconda dell’ottica d’accusa o di difesa) quasi qualsiasi comportamento del pubblico dipendente potesse essere abusivo o non abusivo. Ecco perché l’attuale formulazione della norma prevede che l’atto abusivo debba avere precise caratteristiche:<br />
• Violazione di norme di legge o di regolamento, o di norme procedimentali: sono abuso d’ufficio se sono destinate a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.<br />
• Violazione dell&#8217;obbligo di astensione: è abuso d’ufficio non astenersi in presenza di una situazione di conflitto di interessi.<br />
CASISTICA<br />
CASO 1: Condannato per abuso d’ufficio un consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma in tema di appalti, aveva dato incarico ad una ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in proprio, ottenendone così la disponibilità e promettendone cinque ad una famiglia del posto. (Cass. pen. Sez. III Sent., 03/10/2017, n. 52053 (rv. 271358)<br />
CASO 2: Condannato per abuso d’ufficio un dirigente comunale che, in assenza di deliberazione autorizzativa e di copertura economica, aveva disposto la prosecuzione di un progetto in convenzione, affidando incarichi di collaborazione e prorogando incarichi in scadenza, in violazione delle disposizioni di legge del testo unico sugli enti locali in tema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali.( Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2016, n. 13426 (rv. 267271)<br />
CASO 3: Condannati per abuso d’ufficio componenti della giunta municipale che gestivano le assunzioni di personale presso un&#8217;azienda speciale comunale per la gestione di servizi pubblici e sociali con criteri clientelari e in violazione delle disposizioni vigenti in materia (Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/04/2015, n. 27816 (rv. 263932)</p>
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		<title>Abusi di potere e conflitto di interessi</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti è molto chiaro stabilisce delle regole molto semplici 1. Il dipendente deve svolgere i propri compiti rispettando la legge 2. deve perseguire l&#8217;interesse pubblico (la gestione del ciclo dei rifiuti, la regolarità del servizio) senza abusare della sua posizione o dei suoi poteri. 3. Deve comportarsi con correttezza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti è molto chiaro stabilisce delle regole molto semplici<br />
1. Il dipendente deve svolgere i propri compiti rispettando la legge<br />
2. deve perseguire l&#8217;interesse pubblico (la gestione del ciclo dei rifiuti, la regolarità del servizio) senza abusare della sua posizione o dei suoi poteri.<br />
3. Deve comportarsi con correttezza, buona fede, trasparenza, ragionevolezza: deve rispettare le regole, farle rispettare, saper gestire le criticità e i problemi con intelligenza e elasticità, ma senza creare situazione di disagio o di privilegio ingiusto<br />
4. deve essere indipendente e imparziale<br />
5. deve astenersi dal fare qualsiasi cosa qualora ci sia un conflitto di interessi.<br />
6. Deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere agli interessi o all&#8217;immagine dell’azienda<br />
7. deve evitare qualsiasi tipo di spreco o di sperpero di denaro o di cose appartenenti all’azienda in generale di proprietà pubblica<br />
8. Nei rapporti con gli utenti deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni; deve astenersi da ogni azione arbitraria e evitare qualsiasi discriminazione basata su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.</p>
<p>La violazione di queste regole di condotta comporta sicuramente responsabilità disciplinare, con sanzioni anche molto gravi come le sospensioni e i licenziamenti, ma può comportare spesso comporta anche responsabilità penale, per esempio per il reato di abuso d’ufficio o per il reato di omissione d’atti d’ufficio.</p>
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		<title>La corruzione nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La corruzione è anche vietata dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62 del 2013), il cui articolo 4 stabilisce come ci si deve comportare: 1) Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 2) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corruzione è anche vietata dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62 del 2013), il cui articolo 4 stabilisce come ci si deve comportare:<br />
1) Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.<br />
2) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d&#8217;uso di modico valore effettuati occasionalmente nell&#8217;ambito delle normali relazioni di cortesia e nell&#8217;ambito delle consuetudini internazionali : un piccolo mazzo di fiori a Natale o per il compleanno qualora ci siano rapporti continuativi, due cioccolatini, una lettera di ringraziamento. Mai denaro, mai cose di valore, mai oggetti che possono essere rivenduti per trarne un profitto. Comunque non deve mai ingenerarsi un’abitudine o un’usanza (“si fa così da sempre, tutti prendono mance, è normale”: non è una giustificazione, è un’ammissione di colpa!). In ogni caso, anche il piccolo regalo non deve essere percepito dall’utente privato come un dovere (“ se non faccio il regalo, secondo la mancia, poi non mi fanno la pratica, non mi ritirano i rifiuti, mi creano un danno eccetera eccetera”: l’utente, il privato, non deve mai avere questa sensazione).<br />
3) Il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all&#8217;ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell&#8217;ufficio ricoperto. Questa è la vera e propria corruzione, non si prendono mai soldi o regali per fare qualche cosa che si deve fare perché fa parte delle proprie mansioni. Non si vende il proprio lavoro agli utenti, ai privati, perché il lavoro è già stato “venduto” alla propria azienda che lo paga con la retribuzione.<br />
4) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d&#8217;uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d&#8217;uso di modico valore. È chiaro che tra amici si possa anche fare dei regali, ma devono essere piccolo valore, normali, non devono mai essere percepiti come un dovere (il regalo al capo) o come un “comprarsi la fedeltà” (regalo fatto dal capo)<br />
5) se un dipendente riceve regali in violazione di queste regole, deve metterle subito disposizione dell’azienda per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Se il privato, sbagliando, fa un regalo eccessivo o imbarazzante il dipendente che non è riuscito a rifiutarlo (perché magari gli è stato recapitato da un corriere o gli è stato lasciato in ufficio o addirittura a casa), deve immediatamente consegnarlo ai vertici aziendali perché ne curino la restituzione o se è impossibile lo diano in beneficenza.<br />
6) Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all&#8217;ufficio di appartenenza. Bisogna insomma evitare ogni conflitto di interessi.<br />
7) Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR62/2013) stabilisce che per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Questa legge prevede però che le singole aziende possano abbassare il limite di € 150, anche fino a zero.<br />
Il suggerimento è comunque quello di evitare ogni imbarazzo a sé, agli utenti, all’ente, non ingenerando in nessun privato l’impressione di dover fare un regalo, di dover dare una mancia, e questo è un risultato che si ottiene alla luce del fatto che la dignità del lavoro, la consapevolezza di svolgere un importante funzione di servizio pubblico percependo una retribuzione con denaro pubblico, deve essere tale da non indursi in nessuna tentazione che alla fine dei conti è umiliante. È in ogni caso, potrebbe essere interpretata, come quasi sempre succede, come una tangente e, quindi, come un reato di corruzione.</p>
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		<title>Concussione</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Castelnuovo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Art. 317 codice penale Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. È un fatto gravissimo, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 317 codice penale<br />
Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.<br />
È un fatto gravissimo, che viene punito con una pena molto elevata: si tratta di costringere qualcuno, con violenza, con minaccia, a farsi dare una tangente.<br />
CASISTICA<br />
CASO 1: Condannato per concussione un Sindaco che in una seduta della Giunta Municipale ha costretto un assessore ad esprimere un voto favorevole all&#8217;assunzione di un dirigente dello stesso Comune al di fuori della dotazione organica, minacciando che, se non avesse espresso detto voto favorevole, gli avrebbe revocato la delega assessoriale e lo avrebbe estromesso dalla giunta comunale. (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-05-2017) 20-07-2017, n. 35901)<br />
CASO 2: Condannati per concussione un consigliere e un assessore comunale che per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2017, n. 8512 )<br />
CASO 3 Condannato per concussione il tecnico comunale che pretendeva dal gestore di uno stabilimento balneare, in cambio di una rapida regolarizzazione degli abusi edilizi, il conferimento dell&#8217;incarico professionale allo studio legale dei figli, revocando il precedente difensore di fiducia.(Cass. pen. Sez. II Sent., 09/10/2014, n. 46401)<br />
CASO 4: Il giudice ha ravvisato gli estremi del reato di concussione con riferimento alla condotta di alcuni amministratori comunali, membri della commissione per l&#8217;assetto del territorio, che avevano chiesto ed ottenuto somme di danaro ed altre utilità da alcuni soggetti interessati alla definizione di pratiche urbanistiche, prospettando loro &#8211; in caso contrario &#8211; una valutazione sfavorevole o il rinvio dell&#8217;esame in commissione, in un contesto operativo di totale arbitrarietà, da essi instaurato e gestito, nel quale la fissazione e trattazione dei procedimenti avveniva senza il rispetto di alcun criterio logico né cronologico, e spesso anche senza alcuna preventiva istruttoria da parte degli uffici tecnici del comune (Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2014, n. 41110 )<br />
CASO 5: Pronunciandosi sulla nota vicenda che aveva visto quale protagonista l&#8217;ex Premier, accusato di concussione per aver indebitamente fatto pressioni su un funzionario di polizia per ottenere l&#8217;affidamento di una minore ad un consigliere regionale, spacciandola come nipote di un noto politico egiziano, la Corte di Cassazione, ha chiarito che non è la mera posizione sovraordinata e di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale in ragione della qualità rivestita o della funzione svolta, a integrare il delitto di concussione soltanto perché la controparte, per motivazioni a se interne, venga comunque ad avvertire uno state di soggezione, ciò perché, ai fini dell&#8217;integrazione di tale illecito, è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l&#8217;effettiva portata intimidatoria e costrittiva, idonea a ingenerare in lei il timore di un danno contra ius, in caso di mancata adesione alla richiesta d&#8217;indebito che gli viene rivolta.<br />
CASO 6: Condannati per concussione un sindaco e un assessore all&#8217;urbanistica che avevano costretto un imprenditore a nominare quale &#8220;direttore dei lavori&#8221; un soggetto a loro vicino destinato a funzioni di collegamento tra l&#8217;impresa e l&#8217;amministrazione comunale, per evitare di soggiacere ai continui ricatti ed ostacoli prospettatigli. (Cass. pen. Sez. VI, 19/12/2013, n. 23055)<br />
CASO 7: Condannato per concussione un funzionario comunale che per il rilascio di una concessione edilizia aveva costretto un cittadino ad affidare alcuni lavori ad una ditta da lui indicata. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2013, n. 29338)<br />
CASO 8: Condannato per concussione un sindaco che aveva esercitato indebite pressioni su di un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di un avversario politico. (Cass. pen. Sez. VI, 01/02/2006, n. 21991<br />
CASO 9: Il giudice ha ritenuto ravvisabile il reato di concussione, in una vicenda nella quale un imprenditore edile si era indotto al pagamento di tangenti, per ottenere autorizzazioni del tutto legittime, dopo aver avuto conferma da un noto esponente politico locale, profondo conoscitore dei meccanismi decisionali di un&#8217;amministrazione comunale, che quello era l&#8217;unico sistema per rimuovere una situazione di stallo in cui si trovava la sua pratica, in un contesto in cui il prolungato ritardo nel rilascio delle autorizzazioni aveva già prodotto una gravissima situazione finanziaria a causa della interruzione dell&#8217;attività edilizia per oltre un anno.</p>
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