Malversazione ai danni dello stato

Art. 316 bis codice penale
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La norma punisce il privato che, avendo ottenuto denaro pubblico destinato a una determinata finalità pubblica, inizia quel fine ma per qualche cosa di diverso, normalmente per soddisfare interessi privati.
Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, in quanto devono derivare da uno degli enti citati nell’art 316 bis, deve trattarsi di erogazione a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e deve avere un vincolo di destinazione.
La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell’opera o dell’attività programmata.
CASISTICA
CASO 1: Condannata a 8 mesi di reclusione, con sanzione accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione per la durata di un anno, la legale rappresentante di una società che, avendo ottenuto dalla Regione contributi per l’acquisto di beni strumentali alla propria attività imprenditoriale, non li destinava alle finalità espressamente previste e li vendeva prima del limite temporale fissato per legge.
CASO 2: Legali rappresentanti di una società condannati per malversazione dei beni strumentali acquistati con l’impiego di finanziamenti pubblici, di cui non risultavano restituite ventuno delle ventotto rate che la società era tenuta a rimborsare. (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 23-02-2017) 28-04-2017, n. 20664)
RAPPORTO CON ALTRI REATI: Il reato di malversazione in danno dello Stato concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto e punito dall’ art. 640-bis c.p. in quanto il primo punisce gli illeciti della fase esecutiva dell’erogazione mentre il secondo il momento percettivo realizzato attraverso artifici e raggiri. (Cass. pen. Sez. Unite, 23-02-2017, n. 20664)

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