PECULATO D’USO Art. 314 comma 2 codice penale

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Si configura il peculato d’uso quando il colpevole, dopo aver usato la cosa pubblica, la restituisce.

La norma tutela non solo il patrimonio della Pubblica Amministrazione ma anche soprattutto il suo buon andamento. Ecco perché si può rispondere di peculato d’uso anche in mancanza di danno patrimoniale, perché comunque distogliendo il bene pubblico dalla sua funzione anche momentaneamente si provoca una lesione alla funzionalità dell’ufficio.

CASISTICA

Sono tipici casi di peculato d’uso quelli del dipendente dell’ente pubblico che utilizzi il telefono d’ufficio o l’auto di servizio per fini personali (al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche autorizzazioni) se produce all’ente un “danno apprezzabile” o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio (Cassazione penale sez. III, Sent.19-12-2018, n. 57517)

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del telefono di servizio per fini personali, negli anni si sono alternate sentenze che hanno qualificato tale comportamento come normale peculato e altre, più innovative, che l’hanno qualificato come peculato d’uso.

La Corte di Cassazione ha risolto la diatriba chiarendo che integra il reato di peculato d’uso la condotta del dipendente pubblico che distogliere l’apparato telefonico, di cui è in possesso per ragioni d’ufficio, dalla sua destinazione pubblicistica, piegandolo a fini personali, per il tempo del relativo uso, per restituirlo, alla cessazione di questo, alla destinazione originaria (Cassazione penale sez. VI, Sent. 20-05-2009, n.21165; Cassazione penale sez. unite sent. del 2 maggio 2013 n.19054; Cassazione penale, Sez. VI, 10 novembre 2014 n. 46282).

Il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone l’offensività del fatto, che, nel caso del peculato d’uso, si realizza

1) con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi

2) con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio: la distrazione vale anche nel caso in cui vi siano contratti telefonici “Flat” ossia con un canone mensile fisso. E’ peculato d’uso occupare le linee telefoniche d’ufficio per fini personali o impedire agli altri l’uso distogliendo l’apparecchio dalla sua funzione originaria.

CASO 1: Condannato per peculato d’uso un appartenente ad una forza di polizia che ha utilizzato l’auto di servizio, destinata al pattugliamento ed al controllo del territorio, per consumare una prestazione sessuale con una prostituta. (Cass. pen. Sez. III, 08-05-2013, n. 26616).

Caso 2: Condannato per peculato d’uso con una pena di un anno e sei mesi di reclusione un amministratore comunale che ha usato il cellulare fornitogli dal Comune per ragioni di servizio, per effettuare numerose connessioni via internet, wap, chiamate dall’estero ed attivato servizi aggiuntivi estranei alle funzioni del suo ufficio, cagionando all’Ente un danno di Euro 10.802,57. (Cass. pen. Sez. VI, 04-12-2014, n. 50944)

Caso 3 : Condannato per peculato d’uso un vigile che aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente al titolare di un’impresa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, consentendogli di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti. (Cass. pen. Sez. VI, 21-03-2013, n. 16381)

CASO 4: Integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di servizio per esigenze personali, non essendo necessaria l’esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’amministrazione. (Cass. pen. Sez. VI, 28/11/2018, n. 2006)

CASO 5: Può essere condannato per peculato d’uso un dipendente pubblico che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, se produce un danno apprezzabile al patrimonio della Pubblica amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. (Cass. pen. Sez. VI, 16/03/2017, n. 26297)

CASO 6: Integra il delitto di peculato d’uso la condotta del dipendente pubblico che utilizza per fini personali la connessione internet sul computer dell’ufficio in suo possesso.(Cass. pen. Sez. VI, 02/07/2013, n. 34524)

Comments are closed.