L’INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO c.p. art. 340.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni

l’interruzione consiste in una cessazione, anche temporanea, del servizio, il turbamento attiene alla sua regolarità, potendo al riguardo assumere rilevanza anche il mero ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e pregiudizievole per il regolare andamento del servizio.

Non c’è reato se si rientri nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell’intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, rientrando nella ordinaria quota di maleducazione, sgarbo o petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico ufficio o servizio può ragionevolmente presumersi verrà manifestata (Cass. 28/05/2014, n. 36404)

CASO 1: è interruzione di pubblico servizio gettare  in mare la bici di un vigile urbano su cui erano collocate le borse laterali contenenti i bollettari delle multe, resi inservibili dal contatto con l’acqua marina. (Cass. pen. Sez. VI, 27/04/2018, n. 22537)

CASO 2: è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’apprezzabile alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorché temporanea. (la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel turbamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non eseguito secondo le modalità ordinariamente previste, benchè in parte effettuato, ma con altri veicoli e in sensibile ritardo. Cass. pen. Sez. V Sent., 16/10/2017, n. 1913).

CASO 3: Integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 cod. pen. la condotta del medico preposto al servizio di guardia medica che si renda irrintracciabile durante l’orario di lavoro – non assicurando la propria presenza in ambulatorio nell’orario stabilito, e non rendendosi disponibile ad interloquire tramite l’utenza telefonica mobile comunicata per l’espletamento del servizio – da cui consegua, a causa della sua assenza, l’invio dei pazienti, da parte degli infermieri, al locale pronto soccorso. (Cass. pen. Sez. II Sent., 24/11/2016, n. 52007 )

CASO 4: mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio biomedico (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/04/2013, n. 39219)

CASO 5:  L’esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti: fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell’ambito di uno “sciopero”, aveva impedito per alcune ore l’accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi (Cass. pen. Sez. V Sent., 16/10/2015, n. 7084).

CASO 6: E’ configurabile il reato di cui all’art. 340 c.p. nel caso in cui venga materialmente occupato un locale adibito ad ufficio del sindaco di un comune, così costringendo il titolare della carica a procurarsi temporanea e meno comoda ospitalità in altri locali e ad esercitare le proprie funzioni in situazione tale da turbarne la regolarità, a cagione dei rumori e, in genere, dei fastidi propri di una protratta occupazione e della compromissione della necessaria riservatezza. (Cass. pen. Sez. VI, 20/04/1999, n. 6852)

Caso 7: Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un’area – disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica – impedendovi l’accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l’intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell’interruzione e l’entità del turbamento siano da considerare irrilevanti. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2009, n. 27997)

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