Il whistleblowing
Il whistleblowing
Esiste una particolare forma di segnalazione riservata, oggetto di notevole tutela da parte della legge (il DLGS 165/01, Articolo 54-bis) , che ha ad oggetto la segnalazione di “condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”.
Questa legge stabilisce qualcosa di molto importante, cioè che il dipendente che
segnala al RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)
segnala all’ANAC (l’autorità nazionale anticorruzione),
denuncia all’autorità giudiziaria (polizia, carabinieri, procura della Repubblica presso il tribunale, procura presso la corte dei conti)
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione
La legge inoltre stabilisce che la sua identità non può essere rivelata.
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante.