Contratti di appalto pubblico e misure anti covid-19
Contratti di appalto pubblico e misure anti covid-19
Un paio di norme contenute nelle disposizioni per l’emergenza sanitaria in atto rilevano sulla disciplina degli appalti pubblici.
A norma dell’art. 91 del DL 17/03/2020 n. 18 “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Significa che l’appaltatore può ritenersi esente da responsabilità purché dimostri che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione del contratto siano connessi all’osservanza delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica COVID19.
Probabilmente una norma non particolarmente innovativa, visto che già il diritto comune in tema di inadempimento esclude generalmente la responsabilità nel caso in cui l’impossibilità della prestazione derivi da causa non imputabile: la norma però esplicita che costituisce, presuntivamente, causa non imputabile alla pandemia in atto e il conseguente rispetto delle misure di contenimento imposte dallo Stato.
Il secondo comma dell’articolo 91 modifica leggermente il meccanismo dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice 50/2016 e la estende anche alle ipotesi di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del medesimo Codice, nonostante l’assenza di qualsivoglia correlazione espressa allo stato di emergenza.
Questo il nuovo comma 18: “Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria…
Poi, l’articolo 207 del DL 19/05/2020 n. 34 ha dato facoltà alle stazioni appaltanti di erogare un anticipo contrattuale fino al 30% .
L’art. 103 del DL 17/03/2020 n. 18 dispone che “ Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (338). Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
Sulla norma e sulla sua corretta interpretazione, pochi giorni dopo l’adozione del Decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con la circolare interpretativa del 23 marzo 2020 , che ha chiarito espressamente l’applicabilità anche alle procedure di appalto disciplinate dal Codice 50/2016.
Per il Ministero, l’applicazione dell’art. 103 anche ai procedimenti ad evidenza pubblica è coerente non solo con la loro natura in cui la scansione procedimentale è massima, ma anche con la stessa ratio legis della stessa disposizione da individuarsi nella garanzia partecipativa degli interessati nonostante la situazione emergenziale e nella necessità di evitare che la Pubblica Amministrazione possa incorrere in ritardi ovvero nella formazione del silenzio significativo a causa della necessaria riorganizzazione lavorativa imposta dall’emergenza.
Dal punto di vista pratico, la sospensione opera per un periodo di 52 giorni, corrispondente al tempo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e riguarda tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis, quali ad esempio-la presentazione delle offerte, i sopralluoghi, il soccorso istruttorio.
La norma però non deve essere interpretata come un meccanismo teso al lassismo.
A garanzia della esigenza di celerità che comunque pervade il settore dei contratti pubblici, il Ministero invita le Pubbliche Amministrazioni al rispetto dei termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, ove ciò sia compatibile con le misure di contenimento adottate in attuazione del Decreto Legge n. 6 del 22 febbraio 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020, nonché con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come disposto dall’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.