la giurisdizione del Giudice Amministrativo nelle controversie in materia di revisione-prezzi d’appalto

La pretesa di pagamento di adeguamento revisionale del prezzo d’appalto appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera e), punto 2 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversia relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del DLgs ivo 12 aprile 2006 n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’ articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.

La norma non è certo una novità, perché già l’art. 6 della Legge  n 537/1993 (vigente sino al 1° Luglio 2006), dopo aver statuito al quarto comma che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”, al comma 19 disponeva che “Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo”.

Quando nel luglio 2006 entrò in vigore il Codice degli Appalti Pubblici, la norma venne riproposta nel terzo comma dell’art. 244 che (nella versione vigente sino al 2010, quando entrò in vigore il Codice del Processo Amministrativo con il suo art. 133 ) così disponeva. “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica nell’ipotesi di cui all’art. 115.   L’art. 244 superava la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative al “quantum” della revisione prezzi e al g.a. quelle relative all’“an debeatur”, ed imponeva la concentrazione dinanzi al TAR di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica (Cassazione civile, sez. un., 15 marzo 2011, n. 6016 e 17 aprile 2009, n. 9152; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14 maggio 2013, n. 1331, Cons. Stato. V, 24 gennaio 2013, n. 465 e 17 febbraio 2010, n. 935; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 30 gennaio 2009, n. 159).

L’articolo 133 del nuovo Codice del processo amministrativo è ancor più tranchant e non lascia spazio ad alcun dubbio sul fatto che le controversie come quella che ci occupa siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

A nulla rileva, ovviamente, il fatto che il contraente privato (che si ritenga creditore di importi a titolo di revisione prezzi) abbia intrapreso la controversia con un ricorso per decreto ingiuntivo perché ciò che conta è la sostanza della domanda: il criterio di riparto di giurisdizione recepito in Costituzione è fondato sul petitum sostanziale, indipendentemente dalla prospettazione attorea. In questo senso, ex plurimis, Cass. SS.UU. 11 ottobre 2011 n. 20902: “Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”.

A conferma che cause del genere rientrino nella giurisdizione esclusiva del G.A. possiamo citare, laddove necessario stante il tenore chiarissimo della legge, T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 22 ottobre 2012 n. 1699 (caso identico al nostro); come recentemente già affermato dalla Sezione con recente sentenza del 07 aprile 2010, n. 898, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell’art. 244, comma 3, del codice dei contratti non solo in materia di spettanza o meno della revisione, ma anche in ordine alla determinazione del suo esatto importo attraverso il concreto provvedimento applicativo .

Si veda anche TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13/12/2010 n. 2826: “In virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 (modificato dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e sostituito dall’art. 115 del d.lvo 163/2006), come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, la giurisdizione del g.a. sussiste, infatti, con riferimento a situazioni in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere si collochino in un’area di rapporti in cui la p.a. agisce tutelando l’interesse pubblico, come nel caso, appunto, della revisione globalmente intesa( comprensiva di tutte le voci ad essa connessa , ivi compresi gli adeguamenti ISTAT).   L’art. 244 del nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, – superando,nel solco tracciato dall’art. 6 della legge n.537 del 1993, la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al g.a. quelle relative all’an debeatur – impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme; risulta in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo) (Cassazione civile, sez. un., 17 aprile 2009, n. 9152 e T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 30 gennaio 2009, n. 159).”

ancora più esplicita l’ordinanza sulla giurisdizione delle sezioni unite 26/9/2011 n. 19567: “Le controversie in tema di modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici – analogamente a quelle, contigue, sulla revisione del prezzo, dalle quali si distinguono solo per la mancanza di una clausola contrattuale – sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel regime (applicabile nella specie “ratione temporis”) antecedente a quello di cui all’art. 133, lettera e), n. 2), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; indicativo in tal senso è l’art. 244, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel testo all’epoca vigente), il quale, facendo propria la previsione generale già contenuta nell’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ricomprende in tale giurisdizione le controversie relative “ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi” ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 4, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006.

Ancora, le Sezioni Unite con l’ordinanza 15/6/2009 n. 13892 stauiscono che per effetto dell’art. 244 del Codice Appalti “non si potrà più discorrere di giurisdizione generale di legittimità, versandosi in una ipotesi legale di giurisdizione esclusiva, afferente alla particolare materia della revisione prezzi. La lettera dell’art. 244 depone per l’estensione della giurisdizione AGA anche per le controversie relative al quantum.   La giurisdizione esclusiva infatti involge per definizione anche i diritti soggettivi inestricabilmente connessi agli interessi. Se è vero, dunque, che la fase dell’an debeatur afferisce ai soli interessi legittimi, ove si ritenesse riservata a questa fase la giurisdizione esclusiva, non si spiegherebbe il senso della disposizione, mentre i diritti soggettivi coperti dall’art. 244 sono rinvenibili nella fase relativa al quantum.

E’ ben vero che una disposizione del tutto analoga era già prevista nella L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 19 (come modificato dalla L. n. 724 del 1994, art. 44), ma è anche vero che il dato letterale dell’art. 244 ed il riferimento in esso contenuto “al relativo provvedimento applicativo” richiama, di fatto, il momento della quantificazione della revisione, che quindi viene attratto nell’orbita della giurisdizione esclusiva”.

Sempre le Sezioni Unite, con ordinanza 15/3/2011 n. 6016: “avendo ad oggetto la controversia un contratto ad esecuzione periodica o continuativa. prevedente un appalto di servizi, nel quale … era obbligatoria la clausola di revisione del prezzo, in virtù dell’art. 244, comma 3, in relazione all’art. 115 e art. 133, comma 3 e 4 del citato D.Lgs. …il giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come del resto lo era anche nella vigenza della L. n. 537 del 1993 (in tal senso v. sent. N. 24785/08 ed ord. n. 9152/08 di queste S.S.U.U.), attenendo a situazioni soggettive che si collocano in un’area nella quale la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo”.

Ed infine, le Sezioni Unite con la sentenza 397 del 2011 hanno escluso la giurisdizione esclusiva del G.A. per il solo caso residuale delle cause di revisione-prezzi relative alle aziende di trasporto pubblico con autobus, in ragione del fatto che l’articolo 23 del codice degli appalti lo rende inapplicabile a queste: ma trattasi dell’unica deroga prevista dalla legge al principio generale stabilito dall’articolo 244, per cui tutte le controversie aventi ad oggetto la revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei TAR.

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