peculato

Art. 314 comma 1 codice penale
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
La norma punisce il soggetto pubblico che ha il possesso o la disponibilità di denaro o beni di terzi per ragioni d’ufficio o di servizio e si comporta come se fosse il proprietario, utilizzandoli per fini personali.
La condotta lede gli interessi patrimoniali dell’Ente e dei privati, ma anche il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto realizza un’estromissione totale del bene dal patrimonio dell’Ente.
CASISTICA
CASO 1: Condannata per peculato un’impiegata della Polizia Municipale che si era appropriata di denaro consegnatole dagli utenti per pagare le multe, falsificando le ricevute di pagamento. (Cass. pen. Sez. VI, 29-04-2015, n. 18015);
CASO 2: Condannato per peculato il responsabile del servizio di economato di un comune che aveva predisposto e sottoscritto mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria. (Cass. pen. Sez. VI, 18-09-2013, n. 41093);
CASO 3. Condannati per peculato il sindaco, l’assessore al turismo e consigliere comunale per aver inserito nella delegazione comunale invitata a partecipare al progetto di gemellaggio con un comune francese le rispettive consorti le quali beneficiavano, senza alcun titolo istituzionale, delle somme pro quota relative al vitto ed all’alloggio, stanziate dal Comune con provvedimento sindacale che disponeva un impegno di spesa d’importo complessivo pari ad Euro 9.644,00, con il conseguente depauperamento delle relative risorse dell’ente pubblico. (Cass. pen. Sez. VI, 18-10-2012, n. 7492)
CASO 4: L’appropriazione di denaro, da parte di un funzionario pubblico, di cui abbia la disponibilità per ragioni di servizio, costituisce un illecito penale e cagiona un danno erariale. Il giudice ha emesso condanna a carico di un funzionario comunale in servizio presso l’Ufficio istituti residenziali per anziani e disabili, per essersi appropriato indebitamente delle pensioni riscosse per ragioni di servizio e per delega dei titolari delle medesime, quali utenti dei servizi sociali comunali erogati dall’ufficio stesso. (Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz. Delib., 21/11/2017, n. 166).
CASO 5: Integra il delitto di peculato il dipendente pubblico che si appropria di denaro di cui abbia la disponibilità per ragione dell’ufficio o del servizio, anche se il bene non appartenga alla pubblica amministrazione. Condannato un dipendente comunale addetto al servizio di controllo del casinò municipale che si era appropriato del denaro destinato al pagamento delle vincite dei giocatori comunicando alla stampante collegata alla cassa, d’intesa con il dipendente della sala da gioco delegato al pagamento, vincite inesistenti o superiori a quelle realmente avvenute. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/10/2012, n. 41676 (rv. 253986).
CASO 6: Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente pubblico che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2012, n. 18161 (rv. 252639)
CASO 7: Condannati per peculato un sindaco e un assessore comunale, che avendo la disponibilità del carburante per rifornire i veicoli comunali mediante controfirma del ‘buono consegna carburante’ emesso dal gestore, si appropriavano del carburante approvvigionando in molte occasioni le proprie autovetture private piuttosto che i veicoli comunali.
CASO 8: Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d’uso, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente (condotta protratta nel tempo e non uso momentaneo di carattere eccezionale) l’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve nell’appropriazione di un bene della Pubblica Amministrazione. (Cass. pen. Sez. VI, 08/06/2016, n. 34765)

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