Abuso d’ufficio

Art. 323 codice penale
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
La norma punisce chi con un atto illegittimo o con una omissione altrettanto illegittima danneggia il buon andamento dell’amministrazione di appartenenza, avvantaggiando se stesso o qualcun altro oppure danneggiando un terzo.
Da sempre si dice che per fare un abuso d’ufficio occorre che ci sia la “Doppia ingiustizia”, nel senso che:
1. ingiusta deve essere sia la condotta del pubblico dipendente in quanto connotata da violazione di legge,
2. ingiusto deve essere il suo guadagno
3. ingiusto deve essere il danno provocato ad un terzo
La legge penale deve essere il più possibile chiara e precisa, e una caratteristica delle vecchie formulazioni dell’art. 323 c.p. era che (a seconda dell’ottica d’accusa o di difesa) quasi qualsiasi comportamento del pubblico dipendente potesse essere abusivo o non abusivo. Ecco perché l’attuale formulazione della norma prevede che l’atto abusivo debba avere precise caratteristiche:
• Violazione di norme di legge o di regolamento, o di norme procedimentali: sono abuso d’ufficio se sono destinate a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.
• Violazione dell’obbligo di astensione: è abuso d’ufficio non astenersi in presenza di una situazione di conflitto di interessi.
CASISTICA
CASO 1: Condannato per abuso d’ufficio un consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma in tema di appalti, aveva dato incarico ad una ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in proprio, ottenendone così la disponibilità e promettendone cinque ad una famiglia del posto. (Cass. pen. Sez. III Sent., 03/10/2017, n. 52053 (rv. 271358)
CASO 2: Condannato per abuso d’ufficio un dirigente comunale che, in assenza di deliberazione autorizzativa e di copertura economica, aveva disposto la prosecuzione di un progetto in convenzione, affidando incarichi di collaborazione e prorogando incarichi in scadenza, in violazione delle disposizioni di legge del testo unico sugli enti locali in tema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali.( Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2016, n. 13426 (rv. 267271)
CASO 3: Condannati per abuso d’ufficio componenti della giunta municipale che gestivano le assunzioni di personale presso un’azienda speciale comunale per la gestione di servizi pubblici e sociali con criteri clientelari e in violazione delle disposizioni vigenti in materia (Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/04/2015, n. 27816 (rv. 263932)

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