Omissione e rifiuto di atti d’ufficio

Art. 328 codice penale
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
La norma punisce al primo comma la condotta del dipendente pubblico che si rifiuta di compire atti urgenti, tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.
Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti: perchè vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti:
• La richiesta formale dell’interessato
• Il mancato compimento dell’atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta
• La mancata esposizione dell’interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
CASISTICA
CASO 1: Condannato per omissione di atti d’ufficio un sindaco che si era rifiutato di consegnare alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso procedimento. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2012, n. 23107 (rv. 252884)
CASO 2: Condannato per omissione di atti d’ufficio un tecnico comunale, che aveva omesso di rilasciare senza che vi fosse motivo, una attestazione di agibilità di opere destinate ad attività commerciale. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2011, n. 36249 (rv. 250808)
CASO 3: Condannato per omissione di atti d’ufficio il responsabile di un ufficio tecnico comunale che, ricevuta dal Sindaco una lettera di diffida e messa in mora direttamente rivolta all’organo politico – lettera inoltrata dal Sindaco medesimo al responsabile dell’U.T. comunale con l’esplicito “invito a darne immediato riscontro e relativa comunicazione al sottoscritto” , non provvedeva nel termine di legge, atteso che detta diffida, pur essendo stata inviata a soggetto diverso da quello competente a provvedere, era giunta nella sfera di conoscenza del funzionario dell’ente locale, ponendolo in condizione di conoscere l’oggetto dell’incarico da adempiere, a lui affidato nella rispettiva qualità. ( Cass. pen. Sez. VI, 06/10/2015, n. 42610)

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