INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Art.358 codice penale
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
La norma qualifica come incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
La legge non richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.
CASISTICA
CASO 1 La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive (Cass. pen. Sez. VI, Sent. del 28-03-2017, n. 15482 ; Cassazione, sez. VI penale, sent. del 6 marzo 2017 n. 10875).
CASO 2 Non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente comunale preposto ad inserire, nel sito internet del Comune, le pratiche edilizie già esaminate ed istruite dai funzionari addetti al settore, trattandosi dell’esercizio di una attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell’autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Fattispecie in cui la Corte, per l’assenza di qualifiche pubblicistiche, ha annullato la sentenza di condanna per i reati di falso in certificazioni amministrative e induzione indebita a dare o promettere utilità). Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/05/2014, n. 33845
CASO 3 L’assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale relativamente all’esercizio di attività amministrative alle quali partecipa concorrendo alla formazione della volontà dell’ente. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. nei confronti di imputato che aveva minacciato l’assessore di un comune al fine di ottenere il rilascio di permesso a costruire e l’approvazione di convenzione edilizia a lui vantaggiosa) Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/05/2013, n. 30175.
CASO 4 Ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorquando la ragione d’essere della società medesima risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici: è incaricato di pubblico servizio il presidente di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano (Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/07/2015, n. 1327).
CASO 5 I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della società sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, concessionaria di un pubblico servizio per conto di un comune, e quindi incaricato di pubblico servizio) Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/11/2012, n. 49759
CASO 6 In tema di reati contro la P.A., i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell’attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell’ente o dell’imprenditore al quale questa attività sia riferibile. (Nella specie si trattava di una società a totale capitale pubblico, concessionaria per conto di un comune dei servizi di nettezza urbana, pubbliche affissioni, pubblicità e pubbliche illuminazioni il cui amministratore é stato ritenuto responsabile del reato di corruzione). Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/07/2012, n. 37099
CASO 7 Integra il delitto di peculato l’esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse, atteso che egli nell’espletamento di tale funzione è un pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/07/2010, n. 41307)
CASO 8 Il soggetto il quale, in forza di una concessione amministrativa avente ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, sia investito di poteri e facoltà propri dell’ente concedente, fra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l’esecuzione materiale di detta opera, secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse, acquista, ancorchè trattisi di soggetto privato, nell’esercizio di detti poteri e facoltà, qualità di pubblico ufficiale, attesa la natura oggettivamente amministrativa dell’attività a lui demandata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali, ai fini della configurabilità a loro carico del reato di corruzione, ai componenti del Consiglio di amministrazione della Metropolitana milanese s.p.a., concessionaria della costruzione dell’omonima opera in forza di convenzione stipulata con la regione Lombardia e con il Comune di Milano). Cass. pen. Sez. VI, 16/04/1998, n. 7240