LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE «SPAZZACORROTTI» L. n.3 del 16 gennaio 2019

La legge prevede nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Le principali novità riguardano l’inasprimento delle pene per i reati di corruzione ma anche una nuova “causa di non punibilità” e nuovi strumenti di indagine per l’accertamento dei fatti di corruzione.

Causa di non punibilità

La Spazzacorrotti introduce il nuovo Art.323-ter del  codice penale.

Sostanzialmente, la legge spazzacorrotti introduce la figura del pentito nei reati di corruzione che, al di là degli aspetti etici del concetto di pentimento, qualora si autodenunci e denunci l’altro partecipante alla corruttela (lasciando sul tavolo, ovviamente, la mazzetta ! ) non viene più punito: un pentimento per convenienza, una norma che potrebbe essere piuttosto efficace.

Non sono punibili il corrotto o il corruttore che prima di avere notizia che nei loro confronti sono svolte indagini e comunque entro 4 mesi dalla commissione del fatto, denunciano volontariamente la controparte e forniscono indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione del denaro o all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro i 4 mesi.

Operazioni sotto copertura

Così dice la nuova legge: non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, per acquisire prove di corruzione ricevono o occultano denaro o ne accettano l’offerta o la promessa, promettono o danno denaro a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

In sostanza, è possibile che vengano infiltrati agenti sotto copertura nell’ambito tanto degli enti pubblici quanto negli enti privati, e che presentandosi come pubblici dipendenti o soggetti privati abbiano contatto diretto con episodi di corruzione o con ambienti in cui la corruzione ambientale. Posto che questi agenti, naturalmente, possono partecipare a parti anche significative della commissione di questi reati, è evidente che essi non possono essere puniti perché l’hanno fatto non in quanto criminali ma in quanto agente sotto copertura.

Uno strumento di indagine molto efficace perché, ovviamente, uno dei punti più critici per l’accertamento dei fatti di corruzione è sempre quello della prova. Le prove principali sono le intercettazioni telefoniche e ambientali, le testimonianze, talvolta alcune tracce documentali bancarie o contabili non spiegabili se non con episodi corruttivi, ma è evidente che questo nuovo strumento può essere di notevole efficacia perché consente una visione diretta e immediata della commissione dei reati, del contesto, della partecipazione dei vari soggetti coinvolti.

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