Corruzione per l’esercizio della funzione Art. 318 codice penale “Corruzione impropria”

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La norma punisce il pubblico dipendente che riceve una tangente per fare qualche cosa che comunque rientra nelle proprie competenze, per compiere un atto che comunque si deve compiere a prescindere dal pagamento.

La nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall’accordo corruttivo.

CASISTICA

CASO 1: Condannato per corruzione un dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d’appalto che ha percepito da un privato denaro al fine di “velocizzare” la liquidazione di fatture. L’accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d’imparzialità. (Cass. pen. Sez. VI, 11-04-2014, n. 22707)

CASO 2: Condannato per corruzione un Comandante Polizia locale di Roma e l’AD della Sicurezza ed Ambiente che in cambio dell’affidamento del servizio di ripristino della viabilità post-incidente avevano ricevuto una tangente di 30.000 euro (Cass. pen. Sez. VI, 5-11-2014, n. 45847)

CASO 3: Condannato per corruzione un Consigliere dell’ANAC che in cambio della redazione di una delibera favorevole ad una parte aveva accettato che la stessa assumesse nell’organico aziendale una sua amica.

CASO 4: Condannato per corruzione per l’esercizio della funzione un dipendente pubblico che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonché di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di società cooperative. (Cass. pen. Sez. VI, 27/11/2015, n. 3043)

CASO 5: Condannato per corruzione un dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d’appalto, che ha percepito da un privato denaro per “velocizzare” la liquidazione di fatture nell’interesse di quest’ultimo, poichè l’accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d’imparzialità. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/04/2014, n. 22707)

CASO 6: Integra il delitto di corruzione impropria la condotta del dipendente pubblico che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, con l’interesse pubblico. (Cass. pen. Sez. VI, 14/06/2017, n. 35940)

 

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