Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Art. 319 codice penale “Corruzione propria”

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La norma punisce il pubblico dipendente che percepisce una tangente per fare qualche cosa che si pone al di fuori delle proprie competenze, qualche cosa di vietato, di illegittimo. Prendere dei soldi per fare qualche cosa di illecito.

La nozione di “altra utilità” quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico ufficiale , e quindi anche qualsiasi prestazione di fare o non fare; allo stesso proposito è stato affermato che nella nozione rientrano tutti quel vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette

CASISTICA

CASO 1: Condannati per il delitto di corruzione propria alcuni dipendenti ospedalieri che hanno fornito agli impresari delle pompe funebri, dietro compenso o sua promessa, i nominativi ed altre informazioni sulle persone decedute, in quanto comportamento contrario ai doveri di riservatezza e di imparzialità cui l’amministrazione sanitaria è tenuta. (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-06-2018) 27-06-2018, n. 29442)

CASO 2: Condannato per corruzione propria un rappresentante farmaceutico che aveva corrisposto denaro ad un primario ospedaliero in cambio dell’impegno di quest’ultimo a prescrivere a tutti i pazienti un determinato farmaco antitumorale, rilevando che la relativa prescrizione doveva essere frutto di un meditato apprezzamento del quadro clinico del paziente nonché di una valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla terapia farmacologica.( Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/09/2017, n. 46492)

CASO 3: Condannato per corruzione propria un geometra tecnico istruttore presso la Direzione Sviluppo, Territorio ed Edilizia di un comune, in ordine ai plurimi episodi di corruzione a lui attribuiti, tutti accomunati dalla indebita ricezione di denaro effettuata allo scopo di ottenere favori e vantaggi nell’interesse di soggetti privati richiedenti concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti amministrativi, in specie anticipazioni nell’emissione di provvedimenti, rettifiche ed approvazioni di progetti, ovvero altri atti favorevoli adottati all’esito di “corsie preferenziali”, anche mediante la sottrazione o l’inserimento di atti dai fascicoli dell’ente pubblico. (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2016) 27-09-2016, n. 40237)

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura il reato di corruzione propria, con assorbimento della meno grave fattispecie di corruzione impropria

CASO 4: Il giudice ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. nei confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una delibera, aveva ricevuto una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell’ente in cui prestava attività lavorativa. Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/06/2013, n. 29789)

CASO 5: Il giudice ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. con riferimento alla condotta di corresponsione, da parte dell’amministratore di una società operante nel settore del lavori stradali, della somma di Euro 30.000 al gruppo sportivo dei vigili urbani, gestito dal Comandante del corpo, in cambio dell’affidamento – disposto da quest’ultimo – del servizio di ripristino della viabilità post-incidente all’interno del territorio comunale. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/10/2014, n. 45847).

CASO 6: Il giudice ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. nei confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una delibera, aveva ricevuto una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell’ente in cui prestava attività lavorativa. (Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/06/2013, n. 29789)

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