FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI Art. 479 codice penale

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.

La norma punisce il pubblico ufficiale che attesta falsamente dei fatti avvenuti in sua presenza, delle dichiarazioni raccolte o dei dì fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, in altre parole quando nell’atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non vere o non accadute nella realtà.

Il falso ideologico è la menzogna contenuta in un documento: la falsità è ideologica perché cade sulle attestazioni dell’autore, sul contenuto del documento che. non risultando né contraffatto, né alterato,  reca dichiarazioni menzognere.

Le falsità ideologiche per essere perseguibili, oltre alla rilevanza giuridica, richiedono anche che l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero.

CASISTICA

CASO N.1: Risponde del delitto di falso ideologico il segretario comunale che, nel rogare un atto di donazione, attesta falsamente la presenza, al momento della sottoscrizione dell’atto, dei testimoni e delle parti e la lettura dell’atto medesimo alla presenza dei predetti. (Cass. pen. Sez. V Sent., 15/01/2018, n. 8200)

CASO N.2: Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario di un ente locale che formino falsamente il prospetto delle condizioni finanziarie del Comune per il rispetto del cd. “patto di stabilità”, previsto dall’art.77 bis, comma 15, d.l. 25 giugno 2008, n. 122. (Cass. pen. Sez. V Sent., 19/10/2017, n. 14617)

CASO N.3: Condannato per falso ideologico un sindaco, che nell’adottare un provvedimento di affidamento di un dipendente comunale ad un determinato settore, attestava la sussistenza di esigenze di servizio, in realtà inesistenti, a giustificazione della decisione assunta. (Cass. pen. Sez. V Sent., 15/07/2011, n. 39360 )

CASO N.4: Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la pubblicazione, da parte di membri di una Commissione di concorso per funzionario pubblico, dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali, prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso, solo successivamente predisposti, così determinando lo stravolgimento delle scansioni temporali del procedimento caratterizzato da progressività. (Cass. pen. Sez. V Sent., 22/04/2015, n. 25776)

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