Il congiunto val bene un’uscita?” di Edoardo Griffa e Andrea Castelnuovo

“Il congiunto val bene un’uscita?”
di Edoardo Griffa e Andrea Castelnuovo

Mancano meno di quattro giorni all’inizio della Fase 2 e tra i temi di discussione ricorrenti c’è sicuramente: chi sono i congiunti che, secondo il DPCM del 26 aprile, si possono legittimamente incontrare ?

L’art. 1 del DPCM consente “solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché’ venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

CONGIUNTO: è un termine tecnico, esiste qualche riferimento normativo cui agganciarsi o possiamo soltanto far riferimento al dizionario o all’interpretazione sociologica, etica o soggettiva ?

CODICE CIVILE

Parentela (art.74): “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”: genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, zii, cugini e così via

Affinità (art. 78) “ il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”: cognati, i suoceri.

L’art.342 ter disciplina gli “ordini di protezione contro gli abusi familiari” ed è una delle poche norme che contiene il termine congiunti quando stabilisce il divieto di avvicinarsi anche al “domicilio dei prossimi congiunti”.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L’art. 79 stabilisce che la nomina del “curatore speciale dell’incapace” può anche essere chiesta dai prossimi congiunti.

 

CODICE PENALE

L’art. 307 punisce con la reclusione fino a due anni chi dà rifugio o vitto ospitalità o mezzi di trasporto ai membri di una banda armata ma che questa pena non vieni irrogata se l’assistenza viene prestata in favore di un prossimo congiunto.

Ebbene, la norma stabilisce che “agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

IL RISARCIMENTO DA LUTTO

Quando si tratta di risarcire i familiari il lutto per la perdita di un proprio caro, i giudici fanno riferimento al concetto di “danno da perdita del rapporto parentale” e la liquidazione del risarcimento spetta ai congiunti: in questa categoria rientrano da sempre e senza particolari problemi tutti gli appartenenti alla famiglia nucleare per cui le tabelle di risarcimento utilizzate dai tribunali hanno stabilito una precisa “tariffa” (genitori, nonni, figli, fratelli, conviventi more uxorio, addirittura il coniuge separato sempre che sia rimasto un qualche rapporto affettivo compatibile con la separazione, non il coniuge divorziato).

Da qualche anno la giurisprudenza ha fatto rientrare tra i congiunti meritevoli di essere risarciti per i pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dall’illecito anche la fidanzata/o e in qualche raro caso gli amici fraterni chiarendo che il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima, sussiste ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.

 

LE UNIONI CIVILI

Con la promulgazione della Legge n.76/2016 meglio nota come “Legge Cirinnà” è stata istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso nonché disciplinata la convivenza di fatto tra due persone anche di sesso opposto equiparando ad essi i diritti civili già riconosciuti ai coniugi e rendendo applicabile anche ad essi la normativa vigente in tema di rapporti parentali tra i quali rientrano anche quelli tra i congiunti.

In attesa dei chiarimenti da parte del Governo sembra che nelle ultime ore ci sia stato un dietrofront dell’Esecutivo che ha chiarito che con il termine “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

In ogni caso sebbene la normativa codicistica non sia sufficientemente esaustiva nel definire ed individuare la figura del congiunto, la lacuna è normalmente colmata dallo sforzo interpretativo dei giudici che di volta in volta ne adattano il concetto al caso concreto.

A nostro avviso, il Presidente Conte ha fatto un uso corretto del termine congiunto ma avrebbe potuto delinearne meglio i confini interpretativi, specificando fin da subito quali soggetti dovessero rientrarne, in altre parole evitando di lasciare libera interpretazione ai cittadini e agli agenti verificatori.

Sarebbe infatti rischioso se, da un lato i cittadini ne approfittassero per andare a trovare un amico o per qualche scappatella extraconiugale e dall’altro fosse lasciata eccessiva libertà interpretativa agli agenti verificatori determinando una disuguaglianza nella comminazione delle eventuali sanzioni amministrative.

Non dimentichiamo inoltre che la mancata declinazione del termine entro limiti precisi e specifici potrebbe provocare a cascata ulteriori confusioni anche in sede di impugnazione della sanzione di fronte al Prefetto o al Giudice : alla fine dei conti abbiamo a che fare con una norma che deve essere applicata degli agenti accertatori e deve essere conosciuta a monte dal cittadino, e poi valutata dal prefetto dal giudice in sede di eventuale opposizione. Trattandosi di norma incriminatrice, anche in senso lato visto che si tratta di sanzione amministrativa, è necessario che venga rispettato un principio di stretta legalità e che pertanto non ci siano spazi discrezionalità o arbitrio. Insomma il cittadino deve sapere se è quello che va a trovare rientra nella categoria dei congiunti oppure no, lo deve sapere l’agente accertatore e lo devono sapere anche il prefetto è il giudice che avranno a che fare con le Opposizioni.

In conclusione resta indubbio che anche nella Fase 2 giocherà un ruolo di primaria importanza il buon senso e la responsabilità dei cittadini affinché non vengano vanificati gli enormi sforzi compiuti sin qui per arginare la diffusione del contagio, dunque il congiunto val bene un’uscita ma responsabilmente.

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