La responsabilità civile del medico

In che tipo di responsabilità può incorrere il medico?

 

Il diritto civile prevede due regimi di responsabilità, entrambi applicabili al medico:

contrattuale: se il medico non adempie (per colpa o dolo) con esattezza al contratto di cura, il paziente può domandare la risoluzione del contratto e, ciò che più importa, il risarcimento del danno;

extracontrattuale: come chiunque altro, se il medico cagiona ad altri (al paziente) un danno per colpa o dolo, gli deve risarcire il danno.

La differenza è che nella responsabilità contrattuale gli obblighi sono dedotti in un contratto (integrato dalla legge o dagli usi o dalle prassi come i protocolli, le linee guida, le regole della buona tecnica medica), mentre nella responsabilità extracontrattuale l’obbligo di non danneggiare il prossimo (neminem laedere) è per il medico identico a quello che incombe sulla generalità dei cittadini.

Posto che a scegliere quale delle due responsabilità invocare è il paziente danneggiato (il quale, per la verità, normalmente in causa le invocherà entrambe in virtù del principio del “cumulo”), la differenza tra i due regimi di responsabilità è soprattutto operativa. Per la vittima è più facile impostare un’azione contrattuale, per due ragioni:

1) il termine di prescrizione per l’azione contrattuale è di 10 anni, mentre quello per l’azione extracontrattuale è di 5 anni (la prescrizione è l’estinzione di un diritto (quello al risarcimento, nel nostro caso) a causa del decorrere del tempo senza che si sia iniziata la causa o si sia comunque chiesto il risarcimento in maniera formale),

2) nel contrattuale la vittima deve solo provare il danno e il nesso di causa tra azione del medico e danno, ma non deve provarne anche la colpa (è il medico che deve provare di aver fatto il possibile per adempiere al contratto di cura, e che non c’è riuscito per causa a lui non imputabile), mentre nell’extracontrattuale il paziente deve anche provare che il medico è in colpa, il che non è sempre facile.

Queste due importanti facilitazioni per il paziente che agisca per responsabilità contrattuale si spiega perché al medico e’ richiesto qualcosa di più che il semplice “non laedere”: è il dovere di cura, imposto dal contratto di cura e soprattutto dai doveri professionali e deontologici.

Per quanto attiene al medico libero professionista, è sempre stato pacifico che la responsabilità sia contrattuale (modellata sullo schema del contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile), salva la configurabilità di quella extracontrattuale quando, come nei casi di urgenza, non sussiste rapporto negoziale a causa del mancato consenso del paziente.

Per quanto invece riguarda il sanitario inquadrato in una struttura ospedaliera, fino a tempi recentissimi la responsabilità verso il paziente era comunemente inquadrata in quella extracontrattuale, posto che fra medico e paziente non vi è un rapporto contrattuale diretto (speso il medico non conosce neppure il paziente prima che questi entri in ospedale), essendo il professionista soltanto un organo per mezzo del quale l’ente ospedaliero adempie la prestazione di ospedalità. LA Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia nel gennaio 1999, rifiutando tanto l’impostazione extracontrattuale quanto quella puramente contrattuale, e facendo proprio un orientamento innovativo fondato sulla dottrina dell’obbligazione da contatto sociale Ad un soggetto tanto qualificato come il medico “la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento”. Ecco perché, oggi, non c’è differenza tra medico libero professionista e medico ospedaliero: entrambi rispondono per responsabilità contrattuale.

 

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