art 115 Codice Appalti e indice Istat-FOI

Adeguamenti all’indice Istat-FOI

La ratio fondante dell’art. 115 del codice degli appalti è ben espressa da Tar Puglia-Lecce, Sez. III – 7 aprile 2010, n. 898: “L’istituto della revisione è preordinato alla tutela dell’esigenza dell’Amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. La clausola di revisione periodica di tali contratti, in particolare, ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della P.A. da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurli a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi della P.A.. Solo in via mediata l’istituto tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 925/2006; Consiglio Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 aprile 2007 n. 1047; 14 agosto 2008 n. 1970; 25 novembre 2008 n. 2666; 7 luglio 2009 n. 1751, 2 dicembre 2009 n. 2997). Soltanto in frangenti del tutto eccezionali l’istituto della revisione prezzi può fuoriuscire dalla mera esigenza dell’Amministrazione aggiudicante di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tutelare – quindi – il contrapposto interesse dell’impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786). Tale eccezionalità – che conseguentemente legittima una quantificazione del compenso revisionale mediante il ricorso a differenti parametri statistici – va comunque intesa come ricorrenza di circostanze impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento (TAR Veneto, sez. I, 1° febbraio 2010 n. 236). Pres. Cavallari, Est. Caprini – T. s.r.l. (avv. Mariani) c. Comune di Ceglie Messapica (avv. Vitale)”.

L’indice Istat-FOI è dunque il parametro al quale ancorare l’eventuale adeguamento in revisione del prezzo.

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