split payment per le fatture verso la PA e PP3
Fattura con split payment
Iva non dovuta e quindi non pignorabile
Nell’ordinanza di assegnazione di un PP3 il giudice deve assegnare ai creditori non l’intera somma della fattura emessa dal debitore esecutato verso la Asl, ma il solo imponibile.
L’art 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190) ha introdotto nella Legge IVA (d.P.R. 633/1972) l’articolo 17-ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” in vigore dal 1 gennaio 2015: “ Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti … delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri … l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
È il sistema dello Split Payment, in base al quale la Asl riceve la fattura dal proprio fornitore, gli paga il solo imponibile e poi versa l’Iva direttamente all’erario: il fornitore non incassa l’Iva dall’ente pubblico appaltante.
È evidente che, nel caso di assegnazione a seguito di PP3, importo a credito del fornitore verso l’ente pubblico è solo quello dell’imponibile, non certo quello dell’Iva che l’ente paga al fisco.
E infatti così si legge nella circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 13 aprile 2015 (“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c),630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) paragrafo 10, pagina 22:
“Creditore pignoratizio e debitore pignorato.
In conseguenza dell’introduzione della disciplina di cui all’art 17 ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi in presenza di PA terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell’IVA”.
Sulla decorrenza: il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015 con il quale il ministero dell’economia e delle finanze ha spiegato che “il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.