giurisdizione del G.A. per i danni del privato connessi al ciclo-rifiuti: la discarica maleodorante
Con riferimento ad una domanda di risarcimento di danni patrimoniali e alla persona formulata da un privato che lamenta la vicinanza di una discarica pubblica tale da avergli causato pregiudizio di varia natura, riteniamo che sussita la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale. Si tratta di danni connesso all’esercizio di poteri autoritativi di varie amministrazionipubbliche (Comune, società gestrice del servizio, Città metropolitana), di cui il danneggiato invoca la responsabilità per atti e comportamenti attinenti alla gestione della discarica.
L’articolo 133, comma 1 lett. P) del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) sulle “Materie di giurisdizione esclusiva” stabilisce che: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … p) …le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
A norma del sesto comma dell’articolo 30 del medesimo C.P.A: “Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
La norma processuale del 133 riproduce quella già contenuta nell’art. 4 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008 n. 90 (convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 123).
D’altra parte, la regola non era neppure nuova nel 2008 posto che, come da ultimo si legge in Cass. SS.UU. 28/6/2013 n. 16304 che ha affermato la giurisdizione amministrativa “le precitate norme, costituzionalmente legittime (Corte Costit. nn. 35 del 2010 e 167 del 2011), non sono innovative rispetto alle previgenti regole che presidiano alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo perchè la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani è un servizio pubblico che la legge riserva obbligatoriamente ai Comuni”, tant’è vero che “ogni controversia attinente l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – nel perseguimento del primario interesse pubblico igienico – sanitario – e l’esercizio del correlativo potere dell’Amministrazione comunale, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo (Sezioni Unite 16831 del 2002 in una fattispecie soggetta alla disciplina contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, abrogato dalla L. 5 febbraio 1997, n. 22) già prima dell’entrata in vigore della L. n. 123 del 2008 e del nuovo codice amministrativo”.
Così dive la Cassazione: “la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste anche per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, perchè la violazione da parte della P.A. del diritto alla salute e/o all’ambiente salubre, causata da comportamenti commissivi o omissivi nella gestione di un pubblico servizio, è comunque riconducibile ad una funzione amministrativa finalizzata ai perseguimento del pubblico interesse e quindi rientrante nel precitato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, secondo cui sono devolute al G.A. tutte le controversie di pubblici servizi, comprese quelle afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni e sui servizi di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, e poichè nella specie è lamentata la presunta lesione al diritto alla salute cagionata dalla P.A. nell’esercizio di un servizio pubblico, la giurisdizione spetta la G.A..
[…] entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il servizio pubblico è stato disciplinato dall’art. 33, lett. e), come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) – norma abrogata dall’art. 4 n. 20 del DLGS 104/2010) – che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione ove si fosse in presenza dell’esercizio di potestà pubblicistiche, ancorchè incidenti su diritti e sulle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l’inesistenza nell’ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti (Corte Costit. n. 140 del 2007, Sezioni Unite del 2009 n. 9956).
[…] Pertanto benchè la normativa di cui ai D.Lgs. n. 22 del 1997, e D.Lgs. n. 152 del 2006, disciplini le procedure e i provvedimenti in materia di rifiuti urbani, e non i comportamenti connessi alla loro gestione, allorchè la lesione di detti diritti sia dedotta come effetto di un comportamento illegittimo perchè omissivo di adozione di provvedimenti da emettere per prevenire, impedire, rimuovere l’abbandono dei rifiuti sulle strade, essendo il governo su di essi materia riservata alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, ad essi compete la controversia (Sezioni Unite ordinanza del 2009 n. 25798), anche in via cautelare, se il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile (L. n. 205 del 2000, art. 3) ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all’integrità, dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 1819 del 9 aprile 2015, conferma la giurisdizione amministrativa per tutto quanto attiene alla gestione del ciclo rifiuti, a meno che non si tratti di obbligazioni che trovano radice in un rapporto contrattuale, che nel nostro caso non c’è: “Come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 giugno 2010, n. 14126, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. […] Va anche rilevato che le Sezioni Unite , con la sentenza 9 settembre 2010, n. 19253, hanno affermato che «il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l’attività amministrativa preordinata all’organizzazione od all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso riferimento normativo ai comportamenti della p.a. deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. ».