brevi cenni sulla cessione del credito verso la Pubblica Amministrazione
La questione della cessione dei crediti verso la pubblica mi distrazione di enorme complessità, ed esistono diversi orientamenti sulle modalità con le quali può esser fatta, sugli effetti nei confronti dell’amministrazione ceduta.
Per sommi capi, questi gli elementi di diritto rilevanti.
La cessione del credito
In base al codice civile, vige il principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.).
l’Art. 1264 dispone che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata: non è pertanto necessario il consenso del debitore ceduto, sufficiente che gli venga notificata la cessione.
L’Art. 1248 dispone che il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non puo’ opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Il secondo comma dispone che la cessione non accettata dal debitore ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti dopo la notifica.
Cessione del credito verso la P.A:
Come spiega Cass. civ. Sez. I, 24-09-2007, n. 19571: la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, “la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l’esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)” (Cass., n. 13075 del 2000; Cass., n. 18610 del 2005). A sua volta, la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti, quale risultante dal c.c., tanto che l’art. 1, comma 2, della L. citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, “resta salva l’applicazione delle norme del codice civile”. Deve quindi ritenersi che la L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 5, nel rendere applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della L. n. 52 del 1991, abbia inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa, ma non anche procedere all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della p.a., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. n. 52 del 1991, la disciplina codicistica.
A norma dell’articolo 70 del Regio decreto 18/11/1923 n. 2440: gli atti di cessione del credito debbono indicare il titolo e l’oggetto del credito verso la P.A. che si intende cedere. A norma del secondo comma, con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse. Il terzo comma dispone che per le somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell’art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima.
L’articolo 9 della Legge 20/03/1865 n. 2248 dispone che: sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata.
Cass. civ. Sez. III, 27-08-2014, n. 18339: il divieto di cessione senza l’adesione della P.A., di cui all’art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all’ordinaria disciplina codicistica.
Il vecchio codice appalti
Così dispone l’articolo 117 del codice degli appalti pubblici (il previgente, Dpr 163/2006):
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l’amministrazione cui é stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
il nuovo codice appalti
il comma 13 dell’art 106 del nuovo codice (Dpr 50/2016), non è molto diverso dal vecchio 117, e così dispone:
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai fini dell’opponibilita’ alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita’, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente eal cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l’amministrazione cui e’ stata notificata la cessione puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.