PECULATO Art. 314 comma 1 codice penale
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
La norma punisce il soggetto pubblico che ha il possesso o la disponibilità di denaro o beni di terzi per ragioni d’ufficio o di servizio e si comporta come se fosse il proprietario, utilizzandoli per fini personali.
La condotta lede gli interessi patrimoniali dell’Ente e dei privati, ma anche il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto realizza un’estromissione totale del bene dal patrimonio dell’Ente.
CASISTICA
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LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE «SPAZZACORROTTI» L. n.3 del 16 gennaio 2019
La legge prevede nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Le principali novità riguardano l’inasprimento delle pene per i reati di corruzione ma anche una nuova “causa di non punibilità” e nuovi strumenti di indagine per l’accertamento dei fatti di corruzione.
Causa di non punibilità
La Spazzacorrotti introduce il nuovo Art.323-ter del codice penale.
Sostanzialmente, la legge spazzacorrotti introduce la figura del pentito nei reati di corruzione che, al di là degli aspetti etici del concetto di pentimento, qualora si autodenunci e denunci l’altro partecipante alla corruttela (lasciando sul tavolo, ovviamente, la mazzetta ! ) non viene più… Continue reading
INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Art.358 codice penale
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
La norma qualifica come incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
La legge non richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.
CASISTICA
CASO 1 La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto… Continue reading
PUBBLICO UFFICIALE Art.357 codice penale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
La norma qualifica come pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Sono i soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione e sono muniti di poteri decisionali, di certificazione e di attestazione.
All’interno degli enti pubblici questa funzione è rivestita normalmente dagli amministratori ma è possibile che la qualifica appartenga anche ai… Continue reading
Privacy e protezione dati
I dati personali si distinguono in • identificativi: identificano una persona: il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare, la targa della macchina, le foto. • sensibili: informazioni relative all’origine razziale ed etnica, il credo religioso, le convinzioni filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati o partiti, l’orientamento sessuale e la salute • giudiziari: inerenti ai procedimenti penali a carico dell’individui
CODICE PRIVACY E GDPR Nell’ordinamento europeo la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale disciplinato dalla direttiva europea 95/46/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs 196/2003 (Codice Privacy). Nel 2016 l’Unione Europea ha adottato il GDPR ossia il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che è entrato in vigore in Italia il 25 maggio 2018… Continue reading
The whistleblowing
Esiste una particolare forma di segnalazione riservata, oggetto di notevole tutela da parte della legge (il DLGS 165/01, Articolo 54-bis) , che ha ad oggetto la segnalazione di “condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”. Questa legge stabilisce qualcosa di molto importante, cioè che il dipendente che segnala al RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) segnala all’ANAC (l’autorità nazionale anticorruzione), denuncia all’autorità giudiziaria (polizia, carabinieri, procura della Repubblica presso il tribunale, procura presso la corte dei conti) non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione La legge inoltre stabilisce… Continue reading
Procedimento disciplinare e rapporto di lavoro
licenziamento immediato per i corrotti L’ art.32-quinquies del codice penale prevede che in caso di condanna a due anni per peculato, corruzione, concussione consegua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni , enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica. In altre parole in caso di condanna per un reato contro la Pubblica Amministrazione consegue il licenziamento immediato del dipendente. Cenni sul procedimento disciplinare il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è regolato dal DPR 165 del 2001 ed ai vari contratti collettivi nazionali di lavoro per i singoli comparti che, in ogni caso, non sono difformi dalla norma di legge. A seconda della gravità dell’infrazione disciplinare e della sanzione, la normativa prevede che… Continue reading
I reati di falso commessi dal dipendente pubblico
Il codice penale prevede molti tipi di falsificazione di atti, della quale esistono due varianti: 1. FALSO MATERIALE vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. Il falsificatore crea un documento a firma di un altro, oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta esserne l’autore. 2. FALSO IDEOLOGICO ossia un atto che, seppur non materialmente falsificato (le firme sono vere e l’atto non è stato contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore vi afferma circostanze false. In altre parole si tratta di menzogna contenuta in un documento vero, non contraffatto e non alterato.
FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI Art.476 codice… Continue reading
L’interruzione di pubblico servizio
c.p. art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni l’interruzione consiste in una cessazione, anche temporanea, del servizio, il turbamento attiene alla sua regolarità, potendo al riguardo assumere rilevanza anche il mero ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e pregiudizievole per il regolare andamento del servizio. Non c’è reato se si rientri nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell’intervento posto… Continue reading
Omissione e rifiuto di atti d’ufficio
Art. 328 codice penale Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in… Continue reading