Andrea Castelnuovo

Corruzione per l’esercizio della funzione Art. 318 codice penale “Corruzione impropria”

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La norma punisce il pubblico dipendente che riceve una tangente per fare qualche cosa che comunque rientra nelle proprie competenze, per compiere un atto che comunque si deve compiere a prescindere dal pagamento.

La nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall’accordo corruttivo.

CASISTICA

CASO 1: Condannato… Continue reading

Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater codice penale

Fino al 2012 oltre che farsi dare del denaro con una costrizione, era concussione anche farselo dare con una induzione. La legge 190 del 2012 nota come legge Severino ha stabilito che è concussione soltanto la costrizione e ha introdotto il reato di

Induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 319-quater codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o… Continue reading

CONCUSSIONE Art. 317 codice penale

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

È un fatto gravissimo, che viene punito con una pena molto elevata: si tratta di costringere qualcuno, con violenza, con minaccia, a farsi dare una tangente.

CASISTICA

CASO 1: Condannato per concussione un Sindaco che in una seduta della Giunta Municipale ha costretto un assessore ad esprimere un voto favorevole all’assunzione di un dirigente dello stesso Comune al di fuori della dotazione organica, minacciando che, se non avesse espresso detto voto favorevole, gli avrebbe… Continue reading

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO Art. 316 ter codice penale

Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa… Continue reading

MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO Art. 316 bis codice penale

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma punisce il privato che, avendo ottenuto denaro pubblico destinato a una determinata finalità pubblica, inizia quel fine ma per qualche cosa di diverso, normalmente per soddisfare interessi privati.

Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, in quanto devono derivare da uno degli enti citati nell’art 316 bis, deve trattarsi di erogazione a fondo perduto o ad onerosità… Continue reading

PECULATO D’USO Art. 314 comma 2 codice penale

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Si configura il peculato d’uso quando il colpevole, dopo aver usato la cosa pubblica, la restituisce.

La norma tutela non solo il patrimonio della Pubblica Amministrazione ma anche soprattutto il suo buon andamento. Ecco perché si può rispondere di peculato d’uso anche in mancanza di danno patrimoniale, perché comunque distogliendo il bene pubblico dalla sua funzione anche momentaneamente si provoca una lesione alla funzionalità dell’ufficio.

CASISTICA

Sono tipici casi di peculato d’uso quelli del dipendente dell’ente pubblico che utilizzi il telefono d’ufficio o l’auto di… Continue reading

PECULATO Art. 314 comma 1 codice penale

Il pubblico ufficiale  o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

La norma punisce il soggetto pubblico che ha il  possesso o la disponibilità di denaro o beni di terzi per ragioni d’ufficio o di servizio e si comporta come se fosse il proprietario, utilizzandoli per fini personali.

La condotta lede gli interessi patrimoniali dell’Ente e dei privati, ma anche il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto realizza un’estromissione totale del bene dal patrimonio dell’Ente.

CASISTICA

CASO… Continue reading

LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE «SPAZZACORROTTI» L. n.3 del 16 gennaio 2019

La legge prevede nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Le principali novità riguardano l’inasprimento delle pene per i reati di corruzione ma anche una nuova “causa di non punibilità” e nuovi strumenti di indagine per l’accertamento dei fatti di corruzione.

Causa di non punibilità

La Spazzacorrotti introduce il nuovo Art.323-ter del  codice penale.

Sostanzialmente, la legge spazzacorrotti introduce la figura del pentito nei reati di corruzione che, al di là degli aspetti etici del concetto di pentimento, qualora si autodenunci e denunci l’altro partecipante alla corruttela (lasciando sul tavolo, ovviamente, la mazzetta ! ) non viene più… Continue reading

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Art.358 codice penale

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La norma qualifica come incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

La legge non richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

CASISTICA

CASO 1 La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto… Continue reading

PUBBLICO UFFICIALE Art.357 codice penale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La norma qualifica come pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Sono i soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione e sono muniti di poteri decisionali, di certificazione e di attestazione.

All’interno degli enti pubblici questa funzione è rivestita normalmente dagli amministratori ma è possibile che la qualifica appartenga anche ai… Continue reading