Responsabilità Penale

Malversazione ai danni dello stato

Art. 316 bis codice penale Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La norma punisce il privato che, avendo ottenuto denaro pubblico destinato a una determinata finalità pubblica, inizia quel fine ma per qualche cosa di diverso, normalmente per soddisfare interessi privati. Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, in quanto devono derivare da uno degli enti citati nell’art 316 bis, deve trattarsi di erogazione a… Continue reading

peculato d’uso

Art. 314 comma 2 codice penale Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Si configura il peculato d’uso quando il colpevole, dopo aver usato la cosa pubblica, la restituisce. La norma tutela non solo il patrimonio della Pubblica Amministrazione ma anche soprattutto il suo buon andamento. Ecco perché si può rispondere di peculato d’uso anche in mancanza di danno patrimoniale, perché comunque distogliendo il bene pubblico dalla sua funzione anche momentaneamente si provoca una lesione alla funzionalità dell’ufficio. CASISTICA Sono tipici casi di peculato d’uso quelli del dipendente dell’ente pubblico che utilizzi… Continue reading

peculato

Art. 314 comma 1 codice penale Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. La norma punisce il soggetto pubblico che ha il possesso o la disponibilità di denaro o beni di terzi per ragioni d’ufficio o di servizio e si comporta come se fosse il proprietario, utilizzandoli per fini personali. La condotta lede gli interessi patrimoniali dell’Ente e dei privati, ma anche il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto realizza un’estromissione totale del bene dal… Continue reading

Denaro e beni dell’Ente

Il denaro e i beni di proprietà dell’Ente o di terzi sono sacri: li si utilizza soltanto per i fini pubblici che sono propri dell’ente, non li si usa mai per fini personali, non si distolgono mai dall’uso pubblico. Le regole sono chiare e sono dettate dal codice penale, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dai regolamenti interni dei singoli enti. È chiaro che la violazione di queste regole comporta responsabilità penale, responsabilità civile (ossia l’obbligo di restituire le cose e il denaro di cui ci si appropriati e anche di risarcire il danno, per esempio il danno all’immagine), e responsabilità disciplinare. Iniziamo dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti (UDPR 62 del 2013) il cui articolo 11… Continue reading

linee guida, protocolli, buone pratiche cliniche nella responsabilità medica

Affinché il medico sia ritenuto responsabile, tanto in sede penale quanto in sede civile, è necessario che sussistano 4 elementi essenziali:

1)     la condotta, che può essere commissiva (ho eseguito una manovra chirurgica sbagliata, ho somministrato una terapia o un farmaco che hanno fatto male al paziente) od omissiva (non ho effettuato quella particolare diagnosi o terapia che avrei dovuto effettuare, ho dimenticato di seguire un passaggio del protocollo);

2)     il danno: posso aver sbagliato completamente la diagnosi o la cura, ma se non ho cagionato alcun danno al paziente, non sono responsabile di alcunché;

3)     il nesso di causa, scientificamente accertato, tra la … Continue reading

nesso di causa in responsabilità medica tra civile e penale

La medicina non è una scienza esatta, non si esprime mai in termini di certezza ma – sulla base dei dati basati sull’evidenza e sull’esperienza e quindi sulla loro meta-analisi statistica – in termini di probabilità.

Laddove si tratti di trasporre valutazioni medico-legali in termini di causalità giuridica tra un fatto certo (l’evento morte, in questo caso) ed un fatto incerto (la condotta doverosa che è stata omessa), ossia laddove si cerchi di ricostruire un nesso di causa in un caso di responsabilità per colpa omissiva, occorre andare alla ricerca del dato contro fattuale secondo leggi scientifiche che, inevitabilmente e ineluttabilmente, mai si esprimeranno in termini di certezza.

In sede penale è necessario raggiungere un grado di probabilità tendenzialmente prossimo… Continue reading

la responsabilità dell’equipe medica

Quali sono i criteri per la distribuzione della responsabilità fra i componente l’equipe?

 

Salve le prestazioni che il singolo professionista svolge nel proprio studio o ambulatorio (l’intervento dentistico, la visita oculistica, ecc.), la maggior parte delle prestazioni mediche, specialmente gli interventi chirurgici effettuati in strutture organizzate con la cooperazione di più specialisti e la collaborazione di altri soggetti (ostetriche, infermieri, tecnici), implica la presenza di una equipe.

Sotto il profilo delle responsabilità, il criterio giurisprudenziale comunemente adottato è quello dell’individuazione delle singole sfere di competenza e della conseguente attribuzione delle relative sfere di responsabilità: pertanto, la dizione “responsabilità dell’equipe” non è concettualmente corretta, pur restando utile come semplificazione espressiva.

Regola fondamentale è che ciascun componente della equipe è… Continue reading

DANNI ALLA PERSONA DA REATO E TERMINI DI PRESCRIZIONE: RAPPORTI TRA AZIONE PENALE E AZIONE CIVILE

 

DANNI ALLA PERSONA DA REATO E TERMINI DI PRESCRIZIONE:

RAPPORTI TRA AZIONE PENALE E AZIONE CIVILE

 

Sommario. 5.1. . Il danno alla persona nelle ipotesi di reato: l’art. 2947, 3° comma, c.c. 5.2. Azione penale ed azione civile: effetti del procedimento penale sul decorso dell’azione risarcitoria.  5.3 “Se il fatto è considerato dalla legge come reato”: applicabilità della norma nell’ipotesi di fatto-reato accertato incidentalmente dal giudice civile. 5.4 “Se per il reato è previsto un termine più lungo”: i termini di prescrizione nell’azione penale e le considerazioni in sede di giudizio civile per il computo dei termini.

Scheda di sintesi

Numerose norme incriminatrici del codice penale si prestano a coprire fatti illeciti in cui… Continue reading